
Cap. 3C - Anagrafe - Identificazione degli Animali
IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
(D.P.R. 317/96; Anagrafe dei bovini: REG. CE n. 1760/2000 e D.M. 31 gennaio 2002 e s.m.e.i.; Anagrafe degli ovicaprini: Reg. CE n. 21/2004 e Circolare del Ministero della salute 28 luglio 2005; Anagrafe degli equini: Reg. CE n. 504/2008; Anagrafe dei suini: Direttiva 2008/71/CE)
Macroarea: SANITA’ ANIMALE
Settore: ANAGRAFE
Tipologia dell'attività: 1- Attività di autorizzazione
Autorità competenti | ruoli |
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AC Centrale: Ministero della Salute – DGSA - UFFICIO II | Coordinamento, verifica e controllo dell’attività svolta dalle AC Regionali e Locali e dagli Organismi delegati anche attraverso attività di audit. |
Predisposizione ed elaborazione normativa. | |
AC Regionali: Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome – Servizi Veterinari | Coordinamento, verifica e controllo dell’attività svolta dalle AC Locali e dagli Organismi delegati. |
AC Locali: Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio | Controllo e validazione delle richieste degli allevatori di assegnazione dei mezzi di identificazione per gli animali. |
Ove previsto dalla normativa, registrazione degli animali nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica. | |
Controllo e validazione dei documenti cartacei di scorta. |
dettagli dell'attività | |
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categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio | |
frequenza (o criteri per stabilire frequenza) | |
luogo e momento del controllo | L’AC locale effettua le dovute verifiche presso gli allevamenti. |
metodi e tecniche | Controllo delle informazioni e dei dati registrati in Banca Dati Nazionale. |
modalità rendicontazione, verifica e feedback | L’AC centrale e l’AC Regionale effettuano attività di verifica attraverso il controllo dei dati registrati in BDN. L’AC locale effettua anche un’attività di verifica sul territorio nell’ambito dei controlli inerenti il sistema di identificazione e registrazione degli animali. |