
Cap. 3A - Sicurezza e Nutrizione - Piano nazionale OGM in alimenti
PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULLA PRESENZA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI NEGLI ALIMENTI
(Reg. (CE) n. 1829/2003 e Reg. (CE) n. 1830/2003)
Macroarea: Alimenti
Settore: Sicurezza e Nutrizione
Tipologia dell’attività:4b - Controlli ufficiali previsti da norme nazionali e/o comunitarie, diversi dai Piani specifici comunitari, con organizzazione centrale e programmazione regionale
Il Ministero della salute, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per la ricerca degli OGM (CROGM) e l’Istituto superiore di sanità, predispone dal 2006 il Piano nazionale triennale al fine di facilitare la programmazione e il coordinamento delle attività di controllo svolte in questo specifico settore dalle Autorità sanitarie regionali e provinciali in applicazione sia della normativa quadro del settore degli OGM, i regolamenti comunitari nn. 1829/2003 e 1830/2003, sia del regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali. Il Piano nazionale si articola in più parti, definisce ruoli ed obiettivi per tutti i soggetti coinvolti, individua le principali matrici alimentari da sottoporre al controllo e i criteri a cui ogni Regione e Provincia autonoma deve conformarsi per l’adozione di un Piano regionale di controllo ufficiale sul proprio territorio. Nei Piani regionali/provinciali vengono indicati il numero di campioni assegnati per ogni provincia/ASL, i criteri utilizzati per tale ripartizione, nonché i laboratori designati dalle Autorità regionali competenti per il controllo ufficiale degli OGM.
In considerazione dell’importanza del controllo all’importazione nel settore OGM, gli Uffici periferici del Ministero della salute, USMAF, contribuiscono all’attività di controllo con un numero di campioni ad essi attribuiti da prelevare ogni anno.
I risultati dei controlli ufficiali, previa validazione con accesso al database da parte delle competenti autorità regionali/provinciali, vengono elaborati dal CROGM che gestisce il database nazionale in cui sono inseriti i dati relativi all’attività analitica svolta dai laboratori del controllo ufficiale e pubblicati annualmente.
| Autorità competenti | ruoli |
|---|---|
| AC Centrale: Ministero della Salute – DGSAN – Ufficio VI | Programma e coordina a livello nazionale le attività di controllo. Fornisce criteri uniformi alle Regioni/P.A. per la programmazione delle attività di controllo. Garantisce il flusso delle informazioni. Fornisce la visione complessiva dei risultati per le successive programmazioni. |
| USMAF Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di frontiera (Uffici Periferici del Ministero della Salute) DG della Prevenzione Sanitaria | Controlli sanitari in frontiera su alimenti di origine non animale |
| AC Regionali: Assessorati alla sanità | Elaborano e adottano piani regionali contenenti:
Esaminano e validano i risultati dei controlli. Supervisionano e controllano l’attività di controllo delle A.S.L. |
| AC Locali: ASL – SIAN | Effettuano a livello locale l’attività di controllo (documentale, d’identità, materiale) presso gli operatori del settore alimentare (O.S.A.). |
| LABORATORI | ruoli |
|---|---|
| I.Z.S. di Lazio e Toscana - Centro di referenza nazionale per la ricerca di OGM (CROGM) | Laboratorio Nazionale di Riferimento |
| Laboratori pubblici del controllo ufficiale delle A.S.L., A.R.P.A., e II.ZZ.SS. | Analisi dei campioni |
| ISS | Analisi di revisione |
| dettagli dell'attività | |
|---|---|
| categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio | Ricerca di OGM non autorizzati e oggetto di specifiche Decisioni comunitarie. Ricerca di OGM autorizzati per la verifica dei requisiti di etichettatura. |
| frequenza (o criteri per stabilire frequenza) | I criteri sono indicati nel Piano: Il Ministero della salute ha stabilito una programmazione per il campionamento all’importazione. In base alle informazioni disponibili per gli anni precedenti, sono stati utilizzati i seguenti criteri per la ripartizione dei campioni:
Le attività di controllo all’importazione sono effettuate dagli USMAF e prevedono il prelievo dei campioni nella misura del 5% delle partite presentate, è stabilito comunque un numero minimo di campionamenti per gli USMAF pari a tre. (Punti di entrata ai sensi del Reg. CE 669/2009) |
| luogo e momento del controllo | I controlli devono essere effettuati attraverso ispezioni e campionamenti, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, e della distribuzione degli alimenti, ivi compresa l’importazione |
| metodi e tecniche | Ispezioni comprendenti controlli documentali, controlli d’identità e controlli materiali. |
| Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali | La normativa sanzionatoria di riferimento è il Decreto legislativo n. 70 del 21 marzo 2005: disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati (pubblicato nella G.U.R.I. 29 aprile 2005, n. 98) |
| modalità rendicontazione, verifica e feedback | E’ attualmente disponibile il sistema applicativo sviluppato dal CROGM (indirizzo http://ogm.izslt.it), che viene utilizzato dai laboratori del controllo ufficiale per l’inserimento dei dati sui controlli del primo semestre entro il 31 luglio e del secondo semestre entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono. Contestualmente i dati sono messi a disposizione delle Regioni/Province autonome che li esaminano e li validano al massimo entro febbraio, questa fase è indispensabile per consentire al CROGM l’elaborazione finale. Dopo la validazione da parte delle Regioni e Province autonome dei propri dati, il CROGM provvede ad analizzare ed elaborare detti dati entro il 31 marzo di ogni anno, mettendoli a disposizione del Ministero che provvede all’invio del rapporto annuale alla Commissione europea entro giugno. Nell’ambito della convalida dei dati le Regioni e le Province Autonome dovrebbero indicare le non conformità e comunicare i relativi provvedimenti adottati. Le Regioni/Province autonome sono state invitate a definire adeguate procedure da utilizzare nel corso delle ispezioni al fine di documentare anche le attività di controllo che non prevedono il campionamento. Feedback: La valutazione che emerge dai risultati complessivi dei controlli effettuati permette la realizzazione del Piano nazionale per gli anni successivi per consentire una miglior applicazione dello stesso ed il superamento delle difficoltà riscontrate nel corso delle attività precedentemente svolte |