
Cap. 3A - Sicurezza e Nutrizione - Molluschi bivalvi vivi – monitoraggio zone produzione e stabulazione
MOLLUSCHI BIVALVI VIVI: MONITORAGGIO DELLE ACQUE DELLE ZONE DI PRODUZIONE/STABULAZIONE/RACCOLTA
(Regolamento CE 854/2004- allegato II- capo II-B; Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010)
Macroarea:ALIMENTI
Settore : Sicurezza e Nutrizione
Tipologia dell'attività: 4c - Attività di controllo ufficiale svolte sull'intero territorio nazionale, diverse dai Piani specifici comunitari, con organizzazione e programmazione regionale
| Autorità competenti | ruoli |
|---|---|
| AC Centrale: Ministero della Salute- DGSAN- ufficio III | Coordinamento ed indirizzo |
| AC Regionali: Assessorati Regionali/Provinciali | Pianificazione |
| Supervisione e verifica | |
| AC Locali: Aziende Sanitarie Locali – Servizi Veterinari | Attuazione dell’attività di monitoraggio pianificata |
| Aggiornamento dell’elenco delle zone classificate in base alle azioni conseguenti al monitoraggio | |
| Azioni conseguenti al monitoraggio (sorveglianza, chiusura, temporanea o definitiva, riapertura, riclassificazione delle zone di produzione) e scambio informazioni |
| dettagli dell'attività | |
|---|---|
| categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio | La pianificazione dell’attività di monitoraggio è basata sulla classificazione delle zone di produzione in A, B o C. I limiti dei parametri da rispettarsi sono fissati dalla normativa comunitaria in relazione alla classificazione della zona di produzione. |
| frequenza (o criteri per stabilire frequenza) | Il piano di monitoraggio deve recare indicazione su: parametri da ricercare, distribuzione geografica dei punti di campionamento, frequenza dei campionamenti (Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010). |
| luogo e momento del controllo | |
| metodi e tecniche | Campionamento per analisi |
| modalità rendicontazione, verifica e feedback | Il non rispetto dei limiti analitici fissati comporta l’adozione delle idonee misure che consistono fondamentalmente in: chiusura, definitiva o temporanea, attività di sorveglianza, eventualmente riclassificazione dell’area considerata. Le misure adottate vanno registrate e comunicate alle parti interessate. I dati relativi all’attività di controllo ufficiale delle zone di produzione, raccolti al 31 dicembre dell’anno di riferimento , devono essere trasmessi annualmente entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, dalle Regioni al Ministero della Salute (non conformità rilevate per la zona di produzione/stabulazione per E.coli, Salmonella, biotossine algali, metalli pesanti, altro); numero dei provvedimenti di sospensione raccolta e commercializzazione molluschi bivalvi vivi (Ordinanze di sospensione), con l’ indicazione della la durata temporale degli stessi e della natura della non conformità, presso le zone di produzione in laguna/acque interne e per le zone di produzione a mare. (Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010). |