Cap. 3A - Sicurezza e Nutrizione - Molluschi bivalvi vivi – monitoraggio zone produzione e stabulazione

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 16/12/2010

    MOLLUSCHI BIVALVI VIVI: MONITORAGGIO DELLE ACQUE DELLE ZONE DI PRODUZIONE/STABULAZIONE/RACCOLTA
    (Regolamento CE 854/2004- allegato II- capo II-B; Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010)

    Macroarea:ALIMENTI
    Settore : Sicurezza e Nutrizione
    Tipologia dell'attività: 4c - Attività di controllo ufficiale svolte sull'intero territorio nazionale, diverse dai Piani specifici comunitari, con organizzazione e programmazione regionale

    Autorità competentiruoli
    AC Centrale: Ministero della Salute-
    DGSAN- ufficio III
    Coordinamento ed indirizzo
    AC Regionali: Assessorati Regionali/ProvincialiPianificazione
    Supervisione e verifica
    AC Locali: Aziende Sanitarie Locali –
    Servizi Veterinari
    Attuazione dell’attività di monitoraggio pianificata
    Aggiornamento dell’elenco delle zone classificate in base alle azioni conseguenti al monitoraggio
    Azioni conseguenti al monitoraggio (sorveglianza, chiusura, temporanea o definitiva, riapertura, riclassificazione delle zone di produzione)
    e scambio informazioni

     

    dettagli dell'attività
    categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischioLa pianificazione dell’attività di monitoraggio è basata sulla classificazione delle zone di produzione in A, B o C. I limiti dei parametri da rispettarsi sono fissati dalla normativa comunitaria in relazione alla classificazione della zona di produzione.
    frequenza (o criteri per stabilire frequenza)Il piano di monitoraggio deve recare indicazione su: parametri da ricercare, distribuzione geografica dei punti di campionamento, frequenza dei campionamenti (Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010).
    luogo e momento del controllo
    metodi e tecnicheCampionamento per analisi
    modalità rendicontazione, verifica e feedbackIl non rispetto dei limiti analitici fissati comporta l’adozione delle idonee misure che consistono fondamentalmente in: chiusura, definitiva o temporanea, attività di sorveglianza, eventualmente riclassificazione dell’area considerata. Le misure adottate vanno registrate e comunicate alle parti interessate.
    I dati relativi all’attività di controllo ufficiale delle zone di produzione, raccolti al 31 dicembre dell’anno di riferimento , devono essere trasmessi annualmente entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, dalle Regioni al Ministero della Salute (non conformità rilevate per la zona di produzione/stabulazione per E.coli, Salmonella, biotossine algali, metalli pesanti, altro); numero dei provvedimenti di sospensione raccolta e commercializzazione molluschi bivalvi vivi (Ordinanze di sospensione), con l’ indicazione della la durata temporale degli stessi e della natura della non conformità, presso le zone di produzione in laguna/acque interne e per le zone di produzione a mare. (Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010).