
Cap. 3A - Sicurezza e Nutrizione - Autorizzazione stabilimenti prodotti per alimentazione particolare, integratori e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Autorizzazione degli stabilimenti di produzione
Autorizzazione stabilimenti prodotti per alimentazione particolare, integratori e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Autorizzazione degli stabilimenti di produzione
(DL 111/92, DPR 131/98, DL 169/2004, legge 24 Dicembre 2012, n.228)
Macroarea: Alimenti
Settore: Sicurezza e Nutrizione
Tipologia dell'attività: 1 - attività di autorizzazione
Gli stabilimenti nazionali adibiti alla produzione e/o al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali devono essere preventivamente autorizzati. L’autorizzazione in forma di riconoscimento richiesta dal DL 111/92, e prevista anche dall’art.6 comma 3 lettera a) del Regolamento (CE) 852/2004, è demandata alle Regioni, ai sensi della legge 24 Dicembre 2012, n.228, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, tale autorizzazione è demandata alle Regioni e Province autonome e comporta lo svolgimento delle seguenti attività:
AUTORITA' COMPETENTI | RUOLI |
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AC Centrale: Ministero della Salute - DGISAN - Ufficio IV | Pubblicazione dell’elenco degli stabilimenti autorizzati a livello nazionale. |
Effettuazione di verifiche ispettive a campione. | |
AC Regionali: Assessorati delle Regioni e Province autonome | Ricezione delle istanze ed emissione del decreto autorizzativo per il riconoscimento degli stabilimenti risultati idonei a seguito dell'ispezione effettuata dall'ASL di competenza. |
AC Locali: ASL | Controllo documentale e visita ispettiva dello stabilimento richiedente per l'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti:
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