Cap. 3A - Sicurezza e Nutrizione - Autorizzazione stabilimenti prodotti per alimentazione particolare, integratori e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Autorizzazione degli stabilimenti di produzione

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 19/02/2013

    Autorizzazione stabilimenti prodotti per alimentazione particolare, integratori e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Autorizzazione degli stabilimenti di produzione
    (DL 111/92, DPR 131/98, DL 169/2004, legge 24 Dicembre 2012, n.228)

    Macroarea: Alimenti
    Settore: Sicurezza e Nutrizione
    Tipologia dell'attività: 1 - attività di autorizzazione

    Gli stabilimenti nazionali adibiti alla produzione e/o al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali devono essere preventivamente autorizzati. L’autorizzazione in forma di riconoscimento richiesta dal DL 111/92, e prevista anche dall’art.6 comma 3 lettera a) del Regolamento (CE) 852/2004, è demandata alle Regioni, ai sensi della legge 24 Dicembre 2012, n.228, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, tale autorizzazione è demandata alle Regioni e Province autonome e comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

    AUTORITA' COMPETENTIRUOLI
    AC Centrale: Ministero della Salute - DGISAN - Ufficio IVPubblicazione dell’elenco degli stabilimenti autorizzati a livello nazionale.
    Effettuazione di verifiche ispettive a campione.
    AC Regionali: Assessorati delle Regioni e Province autonomeRicezione delle istanze ed emissione del decreto autorizzativo per il riconoscimento degli stabilimenti risultati idonei a seguito dell'ispezione effettuata dall'ASL di competenza.
    AC Locali: ASL

    Controllo documentale e visita ispettiva dello stabilimento richiedente per l'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti:

    • Condizioni igienico-sanitarie e requisiti tecnici previsti dai Regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
    • "Requisiti tecnici e criteri generali per l’abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari” previsti dal D.M. 23 febbraio 2006;
    • Disponibilità di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 111/92.