Cap. 3A - Sicurezza e Nutrizione - Autorizzazione materiali a contatto

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 16/12/2010

    AUTORIZZAZIONE DEI MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
    (Legge 30 aprile 1962, n. 283, art.11; D.P.R. n. 777/1982, art.3;
    DLgs 25 gennaio 1992, n.108, art.3; Decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973)

    Macroarea: ALIMENTI
    Settore: Sicurezza e Nutrizione
    Tipologia dell'attività: 1 - Attività di autorizzazione

    Autorità competentiruoli
    AC Centrale: Ministero della Salute - DGSAN - Uff.VIProcesso autorizzativo
    -Valutazione preliminare della richiesta di autorizzazione per verifica validità;
    - trasmissione a Laboratorio Nazionale di Riferimento per valutazione tecnico-scientifica;
    - predisposizione relazione per Consiglio Superiore di sanità;
    - emanazione del decreto o rifiuto della richiesta

     

    Altre Istituzioni
    Laboratorio Nazionale di Riferimentovalutazione scientifica
    Consiglio Superiore di SanitàValutazione conclusiva

     

    dettagli dell'attività
    categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio---
    frequenza (o criteri per stabilire frequenza)Su richiesta dell’impresa così come definita dal regolamento (CE) n.1935/2004 o su iniziativa autorità centrale
    luogo e momento del controlloUffici del Ministero ed il boratoratorio di riferimento nazionale ai sensi del reg.(CE) 882/2004 presso l’ISS
    metodi e tecnicheControllo documentale ed eventualmente analitico
    modalità rendicontazione, verifica e feedbackPubblicazione decreto di autorizzazione