
Cap. 3A - Sicurezza e Nutrizione - Autorizzazione materiali a contatto
AUTORIZZAZIONE DEI MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art.11; D.P.R. n. 777/1982, art.3;
DLgs 25 gennaio 1992, n.108, art.3; Decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973)
Macroarea: ALIMENTI
Settore: Sicurezza e Nutrizione
Tipologia dell'attività: 1 - Attività di autorizzazione
Autorità competenti | ruoli |
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AC Centrale: Ministero della Salute - DGSAN - Uff.VI | Processo autorizzativo |
-Valutazione preliminare della richiesta di autorizzazione per verifica validità; - trasmissione a Laboratorio Nazionale di Riferimento per valutazione tecnico-scientifica; - predisposizione relazione per Consiglio Superiore di sanità; - emanazione del decreto o rifiuto della richiesta |
Altre Istituzioni | |
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Laboratorio Nazionale di Riferimento | valutazione scientifica |
Consiglio Superiore di Sanità | Valutazione conclusiva |
dettagli dell'attività | |
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categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio | --- |
frequenza (o criteri per stabilire frequenza) | Su richiesta dell’impresa così come definita dal regolamento (CE) n.1935/2004 o su iniziativa autorità centrale |
luogo e momento del controllo | Uffici del Ministero ed il boratoratorio di riferimento nazionale ai sensi del reg.(CE) 882/2004 presso l’ISS |
metodi e tecniche | Controllo documentale ed eventualmente analitico |
modalità rendicontazione, verifica e feedback | Pubblicazione decreto di autorizzazione |