Cap. 3A - Acque Potabili e Minerali - Riconoscimento acque minerali

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 16/12/2010

    ACQUE MINERALI - RICONOSCIMENTO
    (DLgs 8 ottobre 2011, n. 176, attuazione della direttiva europea 2009/54/CE)

    Macroarea: ALIMENTI            
    Settore: ACQUE POTABILI E MINERALI
    Tipologia dell'attività: 1 - Attività di autorizzazione

    Autorità competentiruoli
    AC Centrale: Ministero della Salute - DG Prevenzione sanitaria - Ufficio IVriconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale dell’acqua prelevata alla sorgente, sulla base di apposito parere del Consiglio Superiore di Sanità
    dettagli dell'attività
    categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischionon applicabile
    frequenza (o criteri per stabilire frequenza)attività svolta su richesta
    luogo e momento del controlloMinistero salute
    metodi e tecniche

    Controllo documentale

    Le domande per ottenere il riconoscimento di un’acqua minerale naturale rivolte dal titolare di concessione mineraria o di permesso di ricerca al Ministero della Salute devono essere corredate da documentazione geologica, chimica, microbiologica ed eventualmente farmacologia e clinica. Tale documentazione, terminata l’istruttoria dell’Ufficio competente, viene trasmessa al Consiglio Superiore di Sanità al fine dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 5 del sopraccitato decreto legislativo, per la conseguente emanazione del decreto di riconoscimento.

    Il Ministero della Salute, sulla base di adeguata documentazione clinica e sentito il Consiglio Superiore di Sanità, riconosce le proprietà favorevoli alla salute delle acque minerali (quali ad esempio effetti diuretici, lassativi, digestivi o indicazioni per l’alimentazione dei neonati) ed autorizza con proprio decreto le indicazioni che possono essere riportate sulle etichette.

    modalità rendicontazione, verifica e feedbackRegistrazione decreti di riconoscimento