
Cap. 3A - Acque Potabili e Minerali - Riconoscimento acque minerali
ACQUE MINERALI - RICONOSCIMENTO
(DLgs 8 ottobre 2011, n. 176, attuazione della direttiva europea 2009/54/CE)
Macroarea: ALIMENTI
Settore: ACQUE POTABILI E MINERALI
Tipologia dell'attività: 1 - Attività di autorizzazione
| Autorità competenti | ruoli |
|---|---|
| AC Centrale: Ministero della Salute - DG Prevenzione sanitaria - Ufficio IV | riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale dell’acqua prelevata alla sorgente, sulla base di apposito parere del Consiglio Superiore di Sanità |
| dettagli dell'attività | |
|---|---|
| categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio | non applicabile |
| frequenza (o criteri per stabilire frequenza) | attività svolta su richesta |
| luogo e momento del controllo | Ministero salute |
| metodi e tecniche | Controllo documentale Le domande per ottenere il riconoscimento di un’acqua minerale naturale rivolte dal titolare di concessione mineraria o di permesso di ricerca al Ministero della Salute devono essere corredate da documentazione geologica, chimica, microbiologica ed eventualmente farmacologia e clinica. Tale documentazione, terminata l’istruttoria dell’Ufficio competente, viene trasmessa al Consiglio Superiore di Sanità al fine dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 5 del sopraccitato decreto legislativo, per la conseguente emanazione del decreto di riconoscimento. Il Ministero della Salute, sulla base di adeguata documentazione clinica e sentito il Consiglio Superiore di Sanità, riconosce le proprietà favorevoli alla salute delle acque minerali (quali ad esempio effetti diuretici, lassativi, digestivi o indicazioni per l’alimentazione dei neonati) ed autorizza con proprio decreto le indicazioni che possono essere riportate sulle etichette. |
| modalità rendicontazione, verifica e feedback | Registrazione decreti di riconoscimento |