Cap. 3A - Acque Potabili e Minerali - Acque minerali - Autorizzazione all'utilizzazione e commercio

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 16/12/2010

    AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE E COMMERCIO DELLE ACQUE MINERALI RICONOSCIUTE
    (D.LGVO 176/2011 e Leggi regionali)

    Macroarea: ALIMENTI            
    Settore: ACQUE POTABILI E MINERALI
    Tipologia dell'attività: 1 - Attività di autorizzazione

    Autorità competentiruoli
    Regioni, Province e Comuni (secondo l’ordinamento regionale)Sulla base del riconoscimento ministeriale della qualifica di “acqua minerale”, le Regioni, Province e Comuni (secondo il loro ordinamento interno) rilasciano l’autorizzazione al commercio ed all’utilizzazione
    dettagli dell'attività
    categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio L’autorizzazione all’utilizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all’utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all’acqua le proprietà esistenti alla sorgente (art. 6 del D.Lgvo 176/2011)
    frequenza (o criteri per stabilire frequenza) 
    luogo e momento del controllo 
    metodi e tecniche 
    modalità rendicontazione, verifica e feedbackPubblicazione in GU dei decreti autorizzazione e loro trasmissione al Ministero