
Cap. 3A - Acque Potabili e Minerali - Acque minerali - Autorizzazione all'utilizzazione e commercio
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE E COMMERCIO DELLE ACQUE MINERALI RICONOSCIUTE
(D.LGVO 176/2011 e Leggi regionali)
Macroarea: ALIMENTI
Settore: ACQUE POTABILI E MINERALI
Tipologia dell'attività: 1 - Attività di autorizzazione
| Autorità competenti | ruoli |
|---|---|
| Regioni, Province e Comuni (secondo l’ordinamento regionale) | Sulla base del riconoscimento ministeriale della qualifica di “acqua minerale”, le Regioni, Province e Comuni (secondo il loro ordinamento interno) rilasciano l’autorizzazione al commercio ed all’utilizzazione |
| dettagli dell'attività | |
|---|---|
| categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio | L’autorizzazione all’utilizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all’utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all’acqua le proprietà esistenti alla sorgente (art. 6 del D.Lgvo 176/2011) |
| frequenza (o criteri per stabilire frequenza) | |
| luogo e momento del controllo | |
| metodi e tecniche | |
| modalità rendicontazione, verifica e feedback | Pubblicazione in GU dei decreti autorizzazione e loro trasmissione al Ministero |