Cap. 2C - Comitato fitosanitario nazionale

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 04/04/2012

    Comitato Fitosanitario Nazionale

    Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito il Comitato fitosanitario nazionale che è composto dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali, o loro delegati, e da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale con funzioni di segretario.

    Il Comitato fitosanitario nazionale ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l’applicazione del D.lgs. 214/2005, riferimento normativo del settore che ha recepito la Direttiva 2000/29/CE e sue successive modifiche. Il Comitato inoltre ha competenza in merito all’elaborazione delle procedure necessarie al Servizio fitosanitario nazionale e delle linee guida per i programmi di aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.

    Qualora il Comitato Fitosanitario Nazionale, istituito ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 214/2005, ritenga che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi internazionale previste dal succitato decreto, che ha recepito la Direttiva 2000/29/CE e rappresenta la norma di riferimento per il settore fitosanitario, e ciò comporti gravi rischi fitosanitari all’economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale:

    • Provvede a richiamare ufficialmente l’Amministrazione competente al rispetto della normativa, fissando un termine per l’adeguamento alla stessa;
    • Nel caso in cui, alla scadenza dei termini stabiliti, si riscontri il protrarsi dell’inadempienza, predispone gli atti per l’attuazione del potere sostitutivo, che verranno adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.

     

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