Cap. 2 - IN GENERALE

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 16/12/2010

    La Decisione 2007/363/CE individua le informazioni sulle Autorità competenti che devono essere presenti nel Piano Integrato.

    In particolare, per ciascuna Autorità, il Piano descrive l'organizzazione, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità e le risorse disponibili, in termini di risorse umane e di servizi di supporto, quali i sistemi informatici specializzati, gli impianti e servizi di laboratorio, di diagnostica, di ricerca e di formazione. 
    Inoltre, nell'ottica dell'integrazione e della razionalizzazione delle attività di controllo ufficiale, il PNI deve illustrare i meccanismi con cui vengono assicurati la cooperazione ed il coordinamento nell'ambito di una stessa Autorità e tra diverse Autorità competenti.
    Infine, a garanzia dell'efficace svolgimento dei controlli ufficiali, devono essere descritte le modalità con cui si garantisce che il personale che effettua i controlli ufficiali possieda le opportune qualifiche e riceva la formazione necessaria.
    La descrizione delle Autorità competenti deve anche comprendere un riferimento specifico ai Laboratori Nazionali di Riferimento, designati conformemente all'art. 33 (1) del Reg. (CE) n.882/2004.

    Tali informazioni sono riportate nelle quattro sezioni che compongono il presente capitolo:

    • A - Autorità competenti e organismi di controllo
      Descrive la struttura e le competenze delle Autorità centrali, regionali e locali e delle altre Istituzioni coinvolte nelle materie di pertinenza del PNI.
    • B - Laboratori Nazionali di Riferimento
      Descrive i Laboratori Nazionali di Riferimento ed i Centri di Referenza Nazionali.
    • C - Misure di coordinamento e cooperazione
      Descrive le misure che garantiscono una cooperazione effettiva ed efficace ed il coordinamento delle attività nell'ambito di ciascuna Autorità competente e tra le diverse Amministrazioni responsabili per uno stesso settore.
      In particolare, tali misure comprendono sia specifici Organismi di coordinamento tra Amministrazioni che Protocolli e Procedure.
    • D - Formazione
      Descrive le disposizioni adottate per garantire che il personale che effettua i controlli ufficiali possieda le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie per effettuare tali controlli in modo efficace.