
Autorità competenti
L’articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 definisce il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali come autorità competenti nell’ambito delle rispettive competenze. Inoltre, l’articolo 41 del decreto legislativo 7 dicembre 2023 chiarisce le competenze.
Nello specifico, il Ministero della salute:
- esercita azione di indirizzo e coordinamento
- programma ed esegue i controlli e le ispezioni di cui agli articoli 123 e 126 del regolamento (UE) 2019/6
- detiene le anagrafiche delle attività di cui all’articolo 123 del regolamento
- raccoglie le segnalazioni dalle Forze di polizie e del personale afferente ad altre istituzioni che, nell’ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettano la presenza di violazioni delle disposizioni normative in materia di medicinali veterinari
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso i servizi veterinari delle autorità territorialmente competenti, programmano su indirizzo del Ministero della salute ed eseguono i controlli e le ispezioni di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) 2019/6.