
Hiv/Aids e lavoro

Cosa dice la legge
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede agevolazioni a favore di chi, affetto da handicap è già inserito nel mondo del lavoro e necessita di seguire controlli clinici periodici o ha altre esigenze di carattere socio-sanitario documentabili.
Anche chi è sieropositivo o ammalato di Aids può, a seconda delle condizioni cliniche, ottenere il riconoscimento dell'handicap.
Una commissione dell'azienda sanitaria - ASL di appartenenza (composta da medici legali, da un operatore sociale e da un esperto) valuta e riconosce l'handicap o l'handicap in situazione di gravità.
Il riconoscimento dell'handicap grave (art. 33) dà diritto al lavoratore o ai familiari (entro il terzo grado) che lavorano, di godere di una riduzione dell'orario di lavoro senza detrazioni economiche (due ore giornaliere o tre giorni al mese, a scelta del lavoratore).
La stessa legge prevede una serie di opportunità e diritti per le persone portatrici di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, tale da determinare una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione (agevolazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche, riduzione di ICI, dell'IVA, per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli per disabili motori, integrazione scolastica).
La domanda per il riconoscimento della situazione di handicap o di grave handicap va presentata presso la ASL di residenza dell'interessato.
Va compilata attraverso il modulo predisposto e firmata dall'interessato, dal genitore o tutore se minore o interdetto e va accompagnata dal certificato del medico curante con la diagnosi complessiva, dalle cartelle cliniche, dalle analisi, dalle relazioni mediche e dallo stato di famiglia (con l'autocertificazione ex legge n. 127/1997).
Il Garante per la protezione dei dati personali ha raccomandato che la Commissione non riporti la diagnosi sul verbale che viene presentato al datore di lavoro.