Rendicontazione trimestrale ed annuale per sostanze stupefacenti e psicotrope

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 21/06/2012

    Modalità di trasmissione dati

    Tutti gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali contenenti tali sostanze, compresi nelle tabelle I e II, devono trasmettere al Ministero della Salute, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell’attività (DPR 309/90 art. 65).

    Gli enti e le imprese devono trasmettere precisamente:

    1. i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
    2. la quantità e qualità (tutte le info utili sullo specifico stupefacente da rendicontare : nome, forma farmaceutica, tipo preparato ecc) delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell’anno;
    3. la quantità e qualità dei medicinali venduti nel corso dell’anno;
    4. la quantità e qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

    La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente per via elettronica mediante il SIUCS-Sistema Informativo dell’ufficio Centrale Stupefacenti.

    L’obbligo di trasmissione dei dati riassuntivi si applica anche alle ditte autorizzate al commercio solo in caso di importazioni e/o esportazioni. 

    Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste ovvero fornisca dati inesatti o incompleti sarà oggetto di sanzione amministrativa.


    Trasmissione di notizie e dati trimestrali

    Tutti gli enti e le imprese autorizzati in base al DPR 309/90 art. 17, che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali contenenti tali sostanze, compresi nelle tabelle I e II, devono trasmettere al Ministero della Salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione movimentati nel corso del trimestre precedente (DPR 309/90 art. 66).

    Chi non avesse effettuato movimentazioni (import o export) nel corso dei trimestri non è tenuto ad inviare i rendiconti trimestrali

     Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste ovvero fornisca dati inesatti o incompleti sarà oggetto di sanzione amministrativa.


    Scadenze per la trasmissione dati

    Trasmissione datiTermine di scadenzaMezzo di trasmissione
    Rendiconto I trimestre15 aprileSIUCS
    Rendiconto II trimestre15 luglioSIUCS
    Rendiconto III trimestre15 ottobreSIUCS
    Rendiconto IV trimestre15 gennaioSIUCS
    Rendiconto annuale31 gennaioSIUCS