Autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP)

    Autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP)

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 07/01/2025
    Autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP)

    In Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica. La vendita online è possibile solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione, cosiddetti SOP, che comprendono i farmaci da banco, anche detti OTC (Over The Counter), che sono medicinali da automedicazione e che come tali vengono indicati solitamente per disturbi di lieve entità. Sono usati per un breve periodo di tempo e per essi non è necessario l’intervento del medico. Un bollino sulla loro confezione li rende facilmente riconoscibili.

    Chi è autorizzato a vendere on line

    Possono essere autorizzati a vendere on line “medicinali senza obbligo di prescrizione” solo le farmacie e gli esercizi commerciali, c.d. “parafarmacie”, individuati dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

    I distributori all’ingrosso di medicinali non possono effettuare la vendita online dei medicinali ad uso umano.

    Chi autorizza la vendita on line

    Ad autorizzare la vendita on line è la Regione o provincia autonoma o le altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.

    Come richiedere l'autorizzazione

    Le farmacie o gli esercizi commerciali devono richiedere l’autorizzazione all'autorità competente per il territorio, in cui sono stabiliti, comunicando almeno le seguenti informazioni, che devono essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:

    1. denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
    2. data d'inizio dell'attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell'informazione;
    3. indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.

    Ottenuta l’autorizzazione, il titolare della farmacia/esercizio commerciale che intende avviare l’attività deve procedere alla registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali dove viene indicato l'indirizzo del sito web, nonché, ottenere copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo nazionale (decreto del Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 6 luglio 2015) che deve essere presente in modo chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell’esercizio commerciale dedicata alla vendita di medicinali e deve contenere il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nell’elenco generato dal Ministero.

    A tal fine, il titolare deve compilare l’istanza on line alla pagina: http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/

    La richiesta compilata in ogni sua parte, va inoltrata con posta elettronica certificata all’indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it, allegando, in formato elettronico, la copia del documento di identità del presentatore dell’istanza, nonché la copia dell’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero da altra autorità competente, individuata dalla legislazione della regione o della provincia autonoma.

    L’Ufficio competente del Ministero, fatti i dovuti accertamenti, provvede a registrare il richiedente nell’elenco e, tramite PEC dedicata, a consegnare alla farmacia o esercizio commerciale un’unica copia digitale, non trasferibile, del logo, nonché il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto nel logo.

    Consulta

    È disponibile l'Elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali, autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali mediante i servizi della società dell'informazione e l'indirizzo dei loro siti web.

    L’elenco è aggiornato quotidianamente.

    Per la Registrazione vedi la pagina relativa alla procedura: