
Iscrizione in liste di abilitazione per export di alimenti

Gli stabilimenti che operano nel settore degli alimenti e che intendono essere autorizzati ad esportare verso Paesi terzi per i quali è previsto l’inserimento in una apposita lista devono presentare una apposita istanza redatta dal responsabile dello stabilimento. Occorre redigere una istanza per ciascun Paese terzo verso il quale si intende esportare i propri prodotti.
La domanda deve essere presentata attraverso la ASL e la Regione di appartenenza dello stabilimento in conformità alle procedure specifiche previste per il singolo Paese terzo e corredata dalla documentazione richiesta. Deve inoltre contenere il parere del veterinario della ASL competente, il quale dovrà accertare il rispetto dei requisiti richiesti dalla procedura per il singolo Paese terzo e dovrà sottoscrivere l’attestazione dell’applicazione delle procedure di sanificazione e delle procedure HACCP in conformità con quanto indicato nella nota 4 giugno 2018 - Export Paesi Terzi di prodotti alimentari - Modalità operative per la gestione delle liste. Le domande presentate in modo difforme dalla procedura vengono respinte.
Per l’esportazione verso Paesi per i quali non sono disponibili liste, il requisito per l’esportazione rimane limitato alla certificazione veterinaria, secondo il modello pubblicati.
Consulta la sezione Servizi on line - Sicurezza alimenti per le procedure specifiche.