
Certificazioni per esportazione

Per esportare alimenti i il sistema italiano deve fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori.
Tali garanzie sono stabilite dal Paese importatore sulla base delle regole internazionali fissate dagli Standards Setting Bodies e (WOAH e FAO) e nel rispetto delle proprie norme sanitarie nazionali.
Le garanzie sanitarie vengono definite al termine di una negoziazione tra le parti (Autorità veterinarie/sanitarie del Paese importatore e Autorità veterinarie/sanitarie del Paese esportatore). Nella maggior parte dei casi si tratta di negoziazioni dal taglio tecnico volte a garantire l’implementazione di requisiti veterinari e sanitari lungo l’intera catena produttiva, dalle materie prime ai prodotti finali e che vengono redatte in forma di certificati sanitari. In alcuni casi, il certificato è imposto direttamente dal Paese importatore.
Le certificazioni possono essere sottoscritte solo dal veterinario ufficiale o dal referente SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione) dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio che deve procedere nel rispetto del Decreto del Ministero della sanità 19 giugno 2000 n. 303.
Pertanto, le aziende interessate all’attivazione delle procedure di export devono rivolgersi primariamente alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio che ricevono per il tramite dei servizi Regionali le disposizioni ministeriali in materia.
Modelli di certificati sanitari
I certificati pubblicati sul portale del Ministero sono suddivisi in base alla tipologia di prodotto che si intende esportare e al Paese cui sono destinati. Essi possono essere consultati direttamente nel caso siano frutto di accordo bilaterale tra Italia e Paese Terzo o , reperibili sul sistema informatico TRACES Nel caso siano stati concordati dall’UE
Per facilitare la ricerca i certificati sanitari sono stati raggruppati in diverse categorie:
In questi elenchi sono disponibili anche i cosiddetti “certificati generici” da utilizzare laddove non sono presenti accordi né bilaterali né sottoscritti dalla UE ed il Paese Terzo richiede comunque la sottoscrizione di garanzie sanitarie.
Infatti, ove non sia disponibile un modello di certificato concordato e non vi siano liste stabilite sulla base di accordi, le aziende possono procedere ad acquisire le informazioni relative ai requisiti sanitari richiesti dalle Autorità del Paese terzo, attraverso i loro interlocutori commerciali per sottoporli alla verifica della ASL, ai fini dell’emissione di una certificazione sanitaria, utilizzando il modello generico che nella parte II è modificabile secondo le necessità del caso.