Export animali e prodotti derivati: la negoziazione

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 23/05/2024
    Export animali e prodotti derivati: la negoziazione

    Il commercio di animali vivi e prodotti derivati non destinati al consumo umano verso i Paesi extra UE si definisce esportazione e deve garantire il benessere e la salute degli animali e la sicurezza dei prodotti per prevenire la diffusione di malattie nei Paesi importatori.

    La definizione delle garanzie sanitarie da rispettare avviene quasi sempre al termine di una negoziazione tra le parti, che può essere bilaterale:

    • tra il nostro Paese e il Paese importatore (Autorità veterinarie/sanitarie del Paese importatore e Autorità veterinarie/sanitarie del Paese esportatore)
    • a livello europeo, tra il Paese importatore e la Commissione Europea

    Si tratta nella maggior parte dei casi di negoziazioni dal taglio tecnico che vengono stipulate per garantire l’implementazione dei requisiti veterinari e sanitari lungo l’intera catena produttiva dalle materie prime ai prodotti finali e che vengono redatte in forma di certificati sanitari. Il certificato negoziato bilateralmente risulterà valido solo per esportare dall’Italia invece, se negoziato a livello europeo, sarà valido per esportare da tutti i Paesi dell’EU.

    I requisiti vengono definiti sulla base delle normative sanitarie delle parti interessate e devono rispettare le regole internazionali fissate dall’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (WOAH).

    Le certificazioni per l’esportazione possono essere sottoscritte solo dal veterinario ufficiale dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio in conformità alla normativa europea e nazionale di riferimento (Reg. UE 2017/625  e dal D.lgs 2 febbraio 2021, n. 27).

    Alcuni Paesi extra UE richiedono speciali garanzie in materia di sicurezza delle certificazioni imponendo l’obbligo dell’utilizzo della carta di sicurezza (es. carta in filigrana prodotta dal Poligrafico dello Stato).