Segnalazione di effetti indesiderabili potenzialmente attribuibili all’utilizzo di un prodotto cosmetico

    Segnalazione di effetti indesiderabili potenzialmente attribuibili all’utilizzo di un prodotto cosmetico

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 02/01/2025
    Segnalazione di effetti indesiderabili potenzialmente attribuibili all’utilizzo di un prodotto cosmetico

    I cosmetici, anche se utilizzati correttamente, possono causare effetti indesiderabili.

    Secondo il Regolamento CE 1223/2009:

    • gli effetti indesiderabili (EI),undesirable effects (UEs), sono definiti come reazioni avverse per la salute umana attribuibili alle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di uso di un prodotto cosmetico

    • gli effetti indesiderabili gravi (EIG), serious undesirable effects (SUEs), sono definiti come effetti indesiderabili che inducono incapacità funzionale temporanea o permanente (intesa come danno fisico temporaneo o permanente che impatta sulla qualità della vita e/o rende difficile al consumatore svolgere le sue normali occupazioni e/o attività, anche lavorative), disabilità, ospedalizzazione (inteso come ricovero in ospedale), anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso.

    La maggioranza delle reazioni è dovuta a dermatite irritativa da contatto (DIC) e dermatite allergica da contatto (DAC). Altre patologie legate all’uso di cosmetici sono rappresentate da comedogenesi,eritemadermatite orticarioide (caratterizzata dall’insorgenza, in breve tempo, di ponfi nelle sedi di contatto del cosmetico) e fotodermatite anche di tipo allergica (es. scatenate dall’essenza di bergamotto e successiva esposizione alle radiazioni solari).

    Chi può segnalare

    Possono segnalare effetti indesiderabili potenzialmente attribuibili all’utilizzo di un prodotto cosmetico aziende e distributori o utililizzatori finali e professionisti del settore sanitario.

    La segnalazione di tali effetti da parte dei cittadini, dei professionisti del settore sanitario (medici, dermatologi, farmacisti ospedalieri e territoriali…), degli operatori del settore cosmetico (estetisti, parrucchieri,…), delle aziende e dei distributori è importante per la vigilanza sul mercato.

    Per facilitare l’applicazione delle disposizioni sulla cosmetovigilanza (definite nell’articolo 23 del Regolamento1223/2009) e per stabilire un sistema armonizzato per la gestione e comunicazione delle segnalazioni di effetti indesiderabili gravi nell’Unione europea, la Commissione europea, insieme agli Stati membri, ha definito delle linee guida, disponibili nella versione in inglese e in italiano: