La sicurezza dei prodotti cosmetici

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 02/01/2025
    La sicurezza dei prodotti cosmetici

    I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione, dell’etichettatura e delle istruzioni per l’uso.

    Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal Regolamento (CE) n.1223/2009.

    La persona responsabile

    La persona responsabile è la persona, fisica o giuridica, responsabile della sicurezza del prodotto cosmetico e dell’applicazione del Regolamento.

    In particolare, al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all'articolo 3 del Regolamento (CE) n.1223/2009, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell'Allegato I al Regolamento (CE) n.1223/2009.

    La persona responsabile garantisce che:

    • l'uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale siano presi in considerazione nella valutazione della sicurezza
    • nella valutazione della sicurezza sia utilizzato un approccio adeguato basato sulla forza probante per rivedere i dati provenienti da tutte le fonti esistenti
    • la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici sia aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato del prodotto.

    In particolare tali informazioni sul prodotto dovrebbero includere una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, dalla quale risulti che è stata effettuata una valutazione della sicurezza del prodotto.

    La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B, è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali.

    Per approfondire vedi Qualifiche del valutatore della sicurezza

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