Etichetta dei cosmetici

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 02/01/2025
    Etichetta dei cosmetici

    L’etichetta rappresenta il mezzo attraverso il quale le informazioni sul prodotto sono veicolate all’utilizzatore finale e deve perciò essere redatta in modo preciso e corretto per garantire ai consumatori la possibilità di operare una scelta consapevole, basata su un adeguato livello di informazione circa le caratteristiche, la composizione e la funzione del prodotto cosmetico.

    L’etichetta di un cosmetico deve essere redatta conformemente all’articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Per i prodotti immessi sul mercato in Italia l’etichetta è in lingua italiana. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune come ad esempio “shampoo”.

    È possibile prevedere etichette multilingua, ma in questo caso per i prodotti destinati al mercato italiano almeno alcune informazioni devono comparire obbligatoriamente anche in lingua italiana e con dimensione dei caratteri di stampa equivalenti a quelle dei testi che figurano in altre lingue.

    Devono essere riportate in lingua italiana le informazioni:

    • per i prodotti commercializzati in Italia con etichetta multilingua (articolo 19, paragrafo 1, lettere b),c),d) e f) del Regolamento 1223/2009):
      • contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume
      • data fino alla quale il prodotto cosmetico continuerà a svolgere la sua funzione iniziale 
      • precauzioni particolari per l’impiego
      • funzione del prodotto cosmetico

    • per i prodotti che, per dimensioni ridotte dei contenitori o per altri motivi pratici, riportano le informazioni su una fascetta, un cartellino o un foglio istruzioni allegati al prodotto (paragrafi 2 e 3 del Regolamento 1223/2009):
      • precauzioni particolari per l’impiego
      • elenco degli ingredienti

    • per i cosmetici non preconfezionati o confezionati dal venditore su richiesta dell’ acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata (paragrafo 4 del Regolamento 1223/2009):
      • etichetta completa.

    È possibile prevedere etichette multilingua, ma per i prodotti destinati al mercato italiano tali informazioni devono comparire obbligatoriamente anche in lingua italiana e con dimensione dei caratteri di stampa equivalenti a quelle dei testi che figurano in altre lingue.

    Consulta