
Il procedimento giurisdizionale CCEPS

Le fasi del procedimento giurisdizionale di competenza della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - CCEPS.
Il ricorso
La notifica
I ricorsi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie (CCEPS) avverso i provvedimenti deliberati dagli Ordini delle professioni sanitarie devono essere notificati, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, alle istituzioni di seguito indicate:
- Ordine che ha emanato il provvedimento
- Procuratore della Repubblica territorialmente competente (ove ha sede l’Ordine)
- Ministero della Salute presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
Le notifiche vanno effettuate, a pena di irricevibilità del ricorso, entro 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione del provvedimento che si intende impugnare (artt. 53 e 54 DPR n. 221/1950), ovvero, nel contenzioso elettorale, dalla data di proclamazione degli eletti.
Il deposito
Il deposito del ricorso deve avvenire, presso la Segreteria CCEPS, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la notifica del ricorso. Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza di detto termine. Il ricorso deve essere depositato per via telematica all’indirizzo PEC cceps@postacert.sanita.it
In alternativa, il deposito può essere effettuato in forma cartacea utilizzando una delle due modalità di seguito riportate:
- mediante consegna a mano presso la sede del Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma – Ufficio accettazione, con plico indicante in intestazione “ricorso alla CCEPS”;
- a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie c/o Ministero della Salute - DGPROF - Ufficio 1 - viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma.
Devono essere depositati i seguenti atti e documenti:
- il ricorso, munito di firma digitale o autografa, con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del ricorrente, se si costituisce in proprio, ovvero con quella del difensore, qualora si avvalga di assistenza legale
- marche da bollo da €16,00 l’una, ai sensi dell’art. 78, comma 3, del D.P.R. n. 221/1950 (nella misura di una per ogni quattro facciate del ricorso ed una per la procura alle liti) da apporre sul modulo “marche da bollo ricorso CCEPS” con la precisazione del nome del ricorrente.
Se il ricorrente deposita il ricorso per via telematica all’indirizzo PEC della Commissione Centrale cceps@postacert.sanita.it, sarà tenuto a conservare le merche utilizzate entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (cfr. art. 37 del D.P.R. n. 642/1972), senza dover trasmettere gli originali alla Segreteria CCEPS a mezzo posta. Il pagamento dell’imposta è consentito unicamente con la marca da bollo e non attraverso modalità diverse come, per esempio, a mezzo PagoPA - attestazione di avvenuta notifica del ricorso alle parti resistenti, da cui si evinca il rispetto del termine di notifica dello stesso prescritto dagli artt. 53 e 54 DPR n. 221/1950
- provvedimento impugnato accompagnato dalla prova di avvenuta notifica dello stesso da parte dell’Ordine al ricorrente;
- tassa di bollo di €16,00 da apporre sul modulo Marca da bollo decisione CCEPS, con la precisazione del nome del ricorrente. La tassa di bollo di euro 16,00 sostituisce quella che sarebbe dovuta sugli originali delle decisioni emesse dalla CCEPS, nonché sulle copie occorrenti per le notificazioni delle decisioni medesime, i quali, pertanto, sono esenti da tasse di bollo
- attestazione di conformità degli atti e documenti allegati, prodotti in giudizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 4, comma 12, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Le disposizioni del citato decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Successivamente al deposito del ricorso, la Segreteria CCEPS richiede all’Ordine professionale di depositare memorie difensive e documenti riguardanti il ricorso stesso e di trasmetterli contestualmente alla parte ricorrente. Qualora l’Ordine decida di costituirsi nel giudizio, è tenuto a inviare gli atti e i documenti anche alla parte ricorrente.
Fatta salva l’ipotesi che la parte ricorrente ne abbia già ricevuto copia direttamente dall’Ordine, la Segreteria CCEPS provvede a dare notizia dell’avvenuta acquisizione al fascicolo d’ufficio degli atti e documenti depositati dall’Ordine.
Ogni ulteriore memoria difensiva, successiva al deposito del ricorso, deve essere corredata delle relative marche da bollo (una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate), fatto salvo quanto previsto dal disposto dell’art. 78 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.
L’Ufficio di Segreteria della CCEPS utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per trasmettere alle parti le comunicazioni inerenti il ricorso, ivi comprese la convocazione per l’udienza e la presa visione degli atti e documenti, nonché la notifica della decisione della Commissione Centrale, che verrà trasmessa unicamente a mezzo PEC.
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