Gli obblighi internazionali con l’Europa e l’Ocse

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 04/09/2008

    Il Ministero della salute, qualora ritenga che un centro di saggio non rispetti la B.P.L. in modo tale da compromettere l'integrità o l'autenticità delle ricerche da esso svolte, informa immediatamente la Commissione europea.
    Nel caso il Ministero della salute abbia motivo sufficiente di ritenere che un centro di saggio sito in un altro Stato membro e che asserisca di eseguire la B.P.L., non abbia invece svolto una prova conformemente a detta buona pratica di laboratorio, richiede ulteriori informazioni a tale Stato membro ed in particolare, che venga eseguita una verifica della ricerca, eventualmente associata ad una nuova ispezione. 
    Qualora gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione europea fornendo i motivi della loro decisione.

    Per facilitare il reciproco riconoscimento dei dati sperimentali destinati ad essere presentati alle autorità nazionali regolamentatrici degli Stati membri dell'OCSE è essenziale armonizzare le procedure di controllo della conformità alla BPL e garantirne la comparabilità in termini di qualità e rigore.

    Si è convenuto che gli Stati membri adottino i principi de BPL e stabiliscano le procedure di controllo della conformità in base alle prassi giuridiche e amministrative nazionali e alla priorità che essi attribuiscono alla portata dei controlli iniziali e successivi riferiti alle categorie di prodotti chimici e ai tipi di prove.
    Poiché gli Stati membri possono istituire più di un organismo di controllo della BPL in funzione del proprio quadro giuridico in materia di controllo dei prodotti chimici, essi possono mettere a punto più di un programma di conformità alla BPL.