
Sostanze e preparati vegetali

L’impiego di estratti e preparati vegetali (cosiddetti botanicals) negli integratori alimentari è attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 10 agosto 2018.
Tale elenco è applicabile solo alle piante/parti di piante e loro derivati (ad es. estratti o altre preparazioni) con una storia di consumo alimentare significativo prima del 1997. Resta fermo che sostanze, preparati ed estratti ottenuti dalle piante elencate ma privi della storia di consumo citata si configurano come novel food ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e, pertanto, non sono impiegabili senza la preventiva autorizzazione UE.
L’allegato 1 di tale DM, recante l’elenco delle piante ammesse e relative parti, corredate ove del caso da disposizioni supplementari per l’impiego, è già stato modificato con Decreto Direttoriale del 1 agosto 2022.
Con Decreto Direttoriale n. 12 del 13/12/2023, l’allegato 1 è oggetto di una nuova modifica intesa a specificare il significato dell’indicazione “aetheroleum,” contenuta nella colonna “parte tradizionalmente impiegata” al fine di identificare correttamente la parte impiegabile negli integratori alimentari correlandola all’uso significativo come definito dal reg. 2015/2283.