Etichettatura

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 05/04/2024
    Etichettatura

    Le disposizioni generali in materia di etichettatura, valide anche nel caso di alimenti addizionati, e le relative definizioni sono contenute nel Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio  relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

    Per i prodotti addizionati disciplinati dal Reg. 1925/2006 è obbligatoria in etichetta la dichiarazione nutrizionale con schema completo come riportata nel Regolamento (UE) N. 1169/2011, che deve riportare le seguenti informazioni obbligatorie per 100gr/100ml, con i valori numerici e unità di misura riportate nel regolamento citato:

    • valore energetico,
    • quantità di grassi, di cui acidi grassi saturi,
    • quantità di carboidrati, di cui zuccheri, polioli, amido
    • quantità di proteine,
    • quantità di sale
    • quantità di vitamine e Sali minerali
    1. Le informazioni da fornire consistono nelle quantità totali di vitamine e minerali aggiunti all'alimento come  specificato all'articolo 30, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento (UE) N. 1169/2011. Le dichiarazioni sulle quantità di vitamine e minerali aggiunti devono essere espresse sotto forma numerica con unità di misura specifiche per 100g o 100ml ed inoltre in percentuale dell'apporto giornaliero raccomandato
    2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità non devono figurare diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare adeguate quantità di sostanze nutritive
    3. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità non devono trarre in errore o ingannare il consumatore riguardo al valore nutrizionale dell'alimento che può risultare dall'aggiunta di tali sostanze nutritive
    4. L'etichettatura può contenere affermazioni sulle proprietà nutritive o fisiologiche (claims) dell’alimento, alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006