3.5. Sistemi di accreditamento e certificazione della qualità

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 02/12/2011

    La Legge 296/2006, all’art. 1 comma 796 e s.m.i., ha previsto la conclusione del complesso percorso dell’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie, stabilendo che a far data dall’1 gennaio 2010 tutte le strutture sanitarie per operare in nome e per conto del SSN dovevano aver acquisito tutti i requisiti di qualità delineati con il cosiddetto “accreditamento istituzionale”. Il termine ultimo per l’adeguamento è stato successivamente derogato al 31 dicembre 2012 per le strutture sociosanitarie.

    Un’analisi ricognitiva, espletata dall’AgeNaS, ha rilevato che al 31 maggio 2010 le strutture sanitarie private definitivamente accreditate rappresentavano il 54,2% (7.161) del totale; quelle provvisoriamente accreditate il 19,2% (2.536) e il restante 26,7% (3.527) è stato inserito nella categoria “altro” (comprendente diverse fattispecie non riconducibili alle precedenti).

    L’iniziale accezione di accreditamento quale strumento prevalentemente amministrativo sta subendo cambiamenti rilevanti arricchendosi degli aspetti di garanzia della qualità, soprattutto in merito alla sicurezza delle cure. Si deve procedere a una revisione della normativa sull’Accreditamento anche rispetto alla problematica connessa alla remunerazione delle prestazioni sanitarie.

    In tal senso il Ministero della Salute ha provveduto a istituire un tavolo per la revisione della normativa sull’accreditamento (TRAC) che dovrà fornire specifiche indicazioni normative e tecnico-scientifiche capaci di garantire l’implementazione della qualità delle prestazioni assistenziali erogate delle strutture sanitarie accreditate, anche per favorire l’integrazione fra le strutture sanitarie pubbliche e private, maggiore spazio all’accreditamento volontario di eccellenza, quale elemento centrale degli strumenti di programmazione nazionale e quindi regionale.