Attribuzione del codice identificativo univoco dei siti logistici smaltitori

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 31/3/2025

    Le ditte smaltitrici di medicinali si registrano presso la banca dati centrale (BDC) ai fini della tracciabilità del farmaco. Ad ogni sito logistico viene attribuito dal Ministero della salute un codice identificativo univoco, distinto per sede territoriale (sito logistico) in Italia.

    A completamento di tutta la procedura da parte dell'ufficio responsabile Ministero della Salute, il codice univoco è inviato all'indirizzo Pec comunicato. Tutte le informazioni relative ai siti logistici, sono resi disponibili sul sito internet del Ministero della Salute.

    Smaltitori di medicinali (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

    Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.

    Per richiedere il codice identificativo univoco le ditte:

    • compilano il modulo on-line presente nella sezione “Moduli”, per ogni sito logistico per il quale si intende richiedere la registrazione, seguendo nel modulo le istruzioni indicate per “DATI ANAGRAFICI”;
    • caricano all'interno del modulo online, nella sezione "SITI LOGISTICI", la copia dell'autorizzazione posseduta dal sito logistico rilasciata dall'autorità competente;
    • La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgsi@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    TF-SM-RCU
    Istruzioni aggiuntive:
    La comunicazione via PEC va inviata da un'altra casella PEC

    30 giorni

    Gratis

    Posta elettronica certificata

    Sito Istituzionale

    - Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004

    - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152


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    Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)
    Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero

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