Chiusura del codice identificativo univoco dei siti logistici smaltitori
Le ditte smaltitrici di medicinali registrate nella Banca dati centrale (BDC) che terminano l’attività di un loro sito logistico ne danno comunicazione al Ministero della salute.
La procedura è completata con l'invio da parte del Ministero della salute di una comunicazione alla ditta riportante la conferma dell’avvenuta chiusura del codice univoco. I siti logistici chiusi non saranno più disponibili sul sito internet del Ministero della Salute.
Smaltitori di medicinali (ai sensi D.lgs 152/2006 e s.m.i.)
Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.
Per richiedere la chiusura del codice identificativo univoco le ditte:
- compilano il modulo on-line presente nella sezione “Moduli”, per ogni sito logistico per il quale si intende comunicare la cessazione di attività, seguendo nel modulo le istruzioni indicate per “CHIUSURA SITI LOGISTICI”;
- La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.
TF-SM-CCU
La comunicazione via PEC va inviata da un'altra casella PEC
30 giorni
nessuna
- Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
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