Aggiornamento dei dati anagrafici degli smaltitori, escluso l'indirizzo dei siti logistici

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 31/3/2025

    Le ditte smaltitrici di medicinali,  registrate nella Banca dati centrale (BDC) che variano denominazione, indirizzo, contatti del soggetto giuridico o denominazione e contatti dei siti logistici oppure che intendono integrare i dati precedentemente trasmessi ne danno comunicazione al Ministero della salute.

    La procedura è completata con l'invio da parte del Ministero della salute di una comunicazione alla ditta riportante la conferma dell’avvenuta modifica dei dati anagrafici nella BDC.  I dati anagrafici aggiornati sono resi disponibili sul sito internet del Ministero della Salute.

    N.B. Per variare  l’indirizzo del sito logistico si veda la scheda TF-SM-TSF

    Smaltitori di medicinali (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

    Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.

    Per richiedere l’aggiornamento dei dati anagrafici, ad eccezioni dell’indirizzo di un sito logistico, le ditte:

    - compilano il modulo on-line presente nella sezione “Moduli”, per ogni soggetto giuridico e/o sito logistico per il quale si intende richiedere l’aggiornamento dei dati anagrafici, seguendo le istruzioni nel modulo indicate per “VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI”;

    Per ottenere la modifica dei dati anagrafici del sito logistico e per compilare il modulo online è necessario avere a disposizione le seguenti informazioni:

    1. Indirizzi completi degli Enti da apporre nell’intestazione (Regione, Comune e Usl di appartenenza).
    2. Dati anagrafici del rappresentante legale (C.F., data di nascita, ecc.).
    3. Dati anagrafici del soggetto giuridico titolare dell’esercizio commerciale (Ragione sociale, P.I., indirizzo sede legale, contatti e Pec).
    4. Dati anagrafici dell’esercizio commerciale (Denominazione, indirizzo, contatti ed indirizzo e-mail, Usl di appartenenza).

    La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgsi@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    TF-SM-AGDA
    Istruzioni aggiuntive:
    La comunicazione via PEC va inviata da un'altra casella PEC

    30 giorni

    Tariffa:
    nessuna

    Gratis

    Posta elettronica certificata

    Sito Istituzionale

    - Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004;

    - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..


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