Variazione dati dei broker di medicinali

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 22/7/2022

    I soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di brokeraggio, già registrati presso il Ministero della Salute, che variano il loro nome, o la loro ragione sociale, o il loro indirizzo permanente, notificano tempestivamente la suddetta variazione al Ministero della Salute.

    Per brokeraggio di medicinali deve intendersi  qualsiasi attività in relazione alla vendita o all'acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all'ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un'altra persona fisica o giuridica.

    Il Ministero della Salute inserisce le informazioni in un registro accessibile al pubblico.




     

    I soggetti stabiliti su territorio nazionale che possono svolgere attività di brokeraggio e che sono già registrati presso il Ministero della Salute (art.112 ter del D.Lgs. 219/2006).

    I passi necessari per ottenere l'aggiornamento del sito logistico sono i seguenti:

    1. compilazione, da parte del legale rappresentante del soggetto giuridico del modulo relativo alle variazioni;
    2. trasmissione del modulo compilato, comprensivo di copia del documento di identità del legale rappresentante, al Ministero della Salute.

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgfdm@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    TF-PDI-VBM: Variazione dati dei broker dei medicinali

    30 giorni

    Gratis

    Non è prevista la comunicazione dell'esito

    Sito Istituzionale

    • Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219
      Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. (G.U. Serie Generale , n. 142 del 21/06/2006)

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    Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
    Ufficio 2 - Attività farmaceutica

    Dirigente Ufficio 2 Dott.ssa Laura Attanasia Farinola

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