Variazione dati dei broker di medicinali
I soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di brokeraggio, già registrati presso il Ministero della Salute, che variano il loro nome, o la loro ragione sociale, o il loro indirizzo permanente, notificano tempestivamente la suddetta variazione al Ministero della Salute.
Per brokeraggio di medicinali deve intendersi qualsiasi attività in relazione alla vendita o all'acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all'ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un'altra persona fisica o giuridica.
Il Ministero della Salute inserisce le informazioni in un registro accessibile al pubblico.
I soggetti stabiliti su territorio nazionale che possono svolgere attività di brokeraggio e che sono già registrati presso il Ministero della Salute (art.112 ter del D.Lgs. 219/2006).
I passi necessari per ottenere l'aggiornamento del sito logistico sono i seguenti:
- compilazione, da parte del legale rappresentante del soggetto giuridico del modulo relativo alle variazioni;
- trasmissione del modulo compilato, comprensivo di copia del documento di identità del legale rappresentante, al Ministero della Salute.
TF-PDI-VBM: Variazione dati dei broker dei medicinali
30 giorni
Non è prevista la comunicazione dell'esito
- Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. (G.U. Serie Generale , n. 142 del 21/06/2006)
Consulta il Trovanormesalute