Registrazione dei broker di medicinali
I soggetti stabiliti su territorio nazionale possono svolgere attività di brokeraggio di medicinali soltanto se registrati presso il Ministero della Salute.
Per brokeraggio di medicinali deve intendersi qualsiasi attività in relazione alla vendita o all'acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all'ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un'altra persona fisica o giuridica.
Tali soggetti forniscono, tramite apposito modulo, il loro nome, la loro ragione sociale, la partita IVA ovvero il codice fiscale, il loro indirizzo permanente, telefono, fax e PEC, ai fini della registrazione e notificano tempestivamente al Ministero della Salute eventuali variazioni degli stessi.
Il Ministero della Salute inserisce le informazioni in un registro accessibile al pubblico.
I soggetti che intendono svolgere qualsiasi attività in relazione alla vendita o all’acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all’ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un’altra persona fisica o giuridica. Per definizione , il broker di medicinali non acquistano, non forniscono e non detengono medicinali; il servizio da questi offerto consiste non nell'acquisto e vendita di medicinali bensì nella mera intermediazione tra alienante ed acquirente.
- Domanda di iscrizione nel registro dei broker di medicinali ai sensi dell’articolo 112-ter del decreto legislativo 219/2006;
Allegati da presentare unitamente alla domanda:
- Copia del documento di identità del presentatore dell’istanza
TF-PDI-RB: Registrazione broker dei medicinali
dgfdm@postacert.sanita.it
TF-PDI-RB
Entro 30 giorni dalla data di ricezione, via PEC, della richesta completa di documentazione.
GRATUITO
- Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. (G.U. Serie Generale, n. 142 del 21/06/2006)
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