Variazione toponomastica dell’indirizzo del sito logistico

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 30/9/2025

    Le ditte, titolari di siti logistici già registrati nella Banca dati centrale (BDC) e autorizzati alla produzione o distribuzione all’ingrosso di medicinali a uso umano e veterinario, che intendono correggere l’indirizzo dei siti logistici per i seguenti motivi:

    - modifica della denominazione dell’indirizzo da parte del comune

    - errata digitazione nella compilazione del modulo on-line,

    ne danno comunicazione al Ministero della Salute.

    In tal caso non avviene la chiusura del codice identificativo univoco.

    La procedura è completata con l'invio da parte del Ministero della Salute di una comunicazione alla ditta riportante la conferma dell’avvenuta variazione.

    I dati aggiornati sono resi disponibili sul sito internet del Ministero della Salute.

    •  Produttori di medicinali a uso umano (ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    •  Detentori di medicinali sulla base di contratti di deposito per la distribuzione all’ingrosso dei medicinali  a uso umano (ai sensi dell'art.100 e 108 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    •  Distributori all'ingrosso di medicinali a uso umano (ai sensi dell'art.100, 105 e 106 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    •  Fabbricanti di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. 218/2023);
    •  Grossisti di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 218/2023);
    •  Depositari di farmaci veterinari (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 218/2023);
    •  Soggetti autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 218/2023)
    •  Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.

     Per richiedere la correzione dell’indirizzo, le ditte:

    - compilano il/i moduli on-line presenti nella sezione “Moduli”, per ogni sito logistico per il quale si intende richiedere la correzione dell’indirizzo, seguendo le istruzioni indicate per “Sedi Operative”, - mettono il check a "Variazione toponomastica" per indicare la correzione dell'indirizzo;

    - caricano all'interno del/i moduli online, nella sezione "SITI LOGISTICI", la copia dell'autorizzazione posseduta dal sito logistico rilasciata dall'autorità competente;

    - allegano alla Pec anche il documento rilasciato dal comune di variazione toponomastica

    - La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.

    Inoltre prima di compilare il modulo online e ottenere la variazione dell'indirizzo dei siti logistici è necessario avere a disposizione le seguenti informazioni:

    1. Indirizzi completi degli Enti da apporre nell’intestazione (Regione, Comune e Usl di appartenenza).
    2. Dati anagrafici del rappresentante legale (C.F., data di nascita, ecc.).
    3. Dati anagrafici del soggetto giuridico titolare dell’esercizio commerciale (Ragione sociale, P.I., indirizzo sede legale, contatti e Pec).
    4. Dati anagrafici dell’esercizio commerciale (Denominazione, indirizzo, contatti ed indirizzo e-mail, Usl di appartenenza).

    .

     

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgfdm@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    TF-PDG-VTP
    Istruzioni aggiuntive:
    La comunicazione via PEC va inviata da un'altra casella PEC

    30 giorni

    Tariffa:
    nessuna

    Gratis

    Posta elettronica certificata

    Sito Istituzionale

    •  Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004;
    •  Decreto Legislativo 219/2006 e s.m.i.;
    •  Decreto del presidente della Repubblica 309/90 e s.m.i.
    •  Decreto Legislativo 193/2006 e s.m.i.
    •  Decreto Legislativo 218/2023

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    Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del farmaco (DGDMF)
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