Trasferimento del sito logistico dei produttori, depositari e grossisti

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 26/1/2026

    Le ditte, titolari di siti logistici già registrati nella Banca dati centrale (BDC) e autorizzati alla produzione o distribuzione all’ingrosso di medicinali a uso umano e veterinario, che trasferiscono il sito logistico ne danno comunicazione al Ministero della Salute. La procedura prevede l’assegnazione di un codice univoco per il nuovo sito logistico e la successiva chiusura del vecchio codice univoco.

    L'iter si articola in tre fasi:

    • Il Ministero invia alla ditta la comunicazione con il codice univoco assegnato al nuovo indirizzo.
    • Entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la ditta deve trasmettere alla Banca Dati Centrale i dati relativi allo spostamento dei medicinali dal vecchio al nuovo magazzino (utilizzando la causale "Movimento Interno - NV” come da linee guida).
    • La procedura si conclude con la comunicazione da parte del Ministero dell'avvenuta chiusura del vecchio codice univoco.

     I dati anagrafici aggiornati sono resi disponibili sul sito Internet del Ministero della Salute.

    • Produttori di medicinali a uso umano (ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    • Detentori di medicinali sulla base di contratti di deposito per la distribuzione all’ingrosso dei medicinali  a uso umano (ai sensi dell'art.100 e 108 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    • Distributori all'ingrosso di medicinali a uso umano (ai sensi dell'art.100, 105 e 106 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    • Fabbricanti di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. 218/2023);
    • Grossisti di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 218/2023);
    • Depositari di farmaci veterinari (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 218/2023);
    • Soggetti autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 218/2023)
    • Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.


     

    I passi necessari per ottenere la modifica dell'indirizzo sono:
     
    - compilare il modulo online di Attribuzione del codice identificativo univoco ai siti logistici produttori, depositari e grossisti e nomina del responsabile della trasmissione dei dati
    - compilare il modulo online di Chiusura del codice identificativo univoco
     
     - caricano all'interno del/i moduli online di “Attribuzione del codice identificativo univoco”, nella sezione "SITI  LOGISTICI", - la copia dell' autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
     
    - La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I cinque file (i moduli di attribuzione e di chiusura, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgfdm@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    TF-PDG-TSF

    30 giorni

    Tariffa:
    nessuna

    Gratis

    Posta elettronica certificata

    Sito Istituzionale

    • Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004;
    • Decreto Legislativo 219/2006 e s.m.i.;
    • Decreto del presidente della Repubblica 309/90 e s.m.i.
    • Decreto Legislativo 193/2006 e s.m.i. 
    • Decreto Legislativo 218/2023

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