Revoca e/o subentro di un responsabile della trasmissione dei dati

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 17/9/2025

    Le ditte, titolari di siti logistici già registrati nella Banca dati centrale (BDC) e autorizzati alla produzione o distribuzione all’ingrosso di medicinali a uso umano e veterinario, che intendono revocare e sostituire, o solo revocare, uno o più responsabili della trasmissione per uno o più siti logistici, ne danno comunicazione al Ministero della Salute.

    La procedura è completata con l'invio da parte del Ministero della Salute di una comunicazione alla ditta riportante la conferma dell’avvenuta revoca e subentro, o solo della revoca,  del/i responsabili della trasmissione di uno o più siti logistici.

    •  Produttori di medicinali a uso umano (ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    •  Detentori di medicinali sulla base di contratti di deposito per la distribuzione all’ingrosso dei medicinali  a uso umano (ai sensi dell'art.100 e 108 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    •  Distributori all'ingrosso di medicinali a uso umano (ai sensi dell'art.100, 105 e 106 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    •  Fabbricanti di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. 218/2023);
    •  Grossisti di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 218/2023);
    •  Depositari di farmaci veterinari (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 218/2023);
    •  Soggetti autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 218/2023)
    •  Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.

    Per effettuare una revoca e/o subentro di un responsabile della trasmissione le ditte:

    - per la revoca, identificano una o più persone che dovranno subentrare, per i propri siti logistici, al "Responsabile/i della trasmissione" già nominati;

    - registrano alla Piattaforma NSIS del sito internet del Ministero della Salute il/i responsabili delle trasmissioni. Per la registrazione va utilizzato il servizio di registrazione, indicando i propri dati anagrafici, comprensivi dell’indirizzo di posta elettronica e nella sezione di “Ente di appartenenza indicare DITTE”, al fine di ricevere il codice personale di accesso ai servizi (mixxxxx e password); le istruzioni per la registrazione sono riportate nel Manuale di registrazione;

    - compilano il modulo presente nella sezione "moduli e linee guida" per ogni subentro, in relazione al sito logistico;

    - La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgfdm@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    TF-PDG-RSTR
    Istruzioni aggiuntive:
    La comunicazione via PEC va inviata da un'altra casella PEC; se la casella è aziendale e non del legale rappresentante della ditta, allegare la copia del suo documento di identità.

    30 giorni

    Tariffa:
    nessuna

    Gratis

    Posta elettronica certificata

    Sito Istituzionale

    • - Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004;
    • - Decreto Legislativo 219/2006 e s.m.i.;
    • - Decreto del presidente della Repubblica 309/90 e s.m.i.
    • - Decreto Legislativo 193/2006 e s.m.i.
    • - Decreto Legislativo 218/2023

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    Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del farmaco (DGDMF)
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