Attribuzione del codice identificativo univoco ai siti logistici produttori, depositari e grossisti e nomina del responsabile della trasmissione dei dati

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 31/3/2025

    La ditta titolare di un sito logistico in Italia autorizzato alla produzione o alla distribuzione all’ingrosso di medicinali a uso umano e veterinario, nonchè il Titolare di AIC registrate in Italia che si avvale di siti esteri (UE e Mercato Unico Europeo) per la distribuzione in Italia, registra i siti logistici presso la banca dati centrale (BDC) ai fini della tracciabilità del farmaco. E' inoltre necessario che sia le ditte titolari di siti logistici in Italia, sia i Titolari AIC che si avvalgono di siti esteri per la distribuzione in Italia designino una o più persone responsabili della trasmissione (RdT) che provvederanno a inviare, alla BDC, i dati relativi alle confezioni movimentate. Le istruzioni per la trasmissione dei dati sono disponibili nella sezione Tracciabilità del farmaco.

    La procedura di attribuzione del codice identificativo univoco e di designazione del RdT è completata con l'invio, da parte del Ministero della salute, di una comunicazione alla ditta richiedente contenente il codice identificativo univoco assegnato al/ai siti logistici e la conferma dell'avvenuta abilitazione delle persone designate come responsabili della trasmissione. Tutte le informazioni relative ai siti logistici sono rese disponibili sul sito internet del Ministero della Salute.

    •  Produttori di medicinali a uso umano (ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    •  Detentori di medicinali sulla base di contratti di deposito per la distribuzione all’ingrosso dei medicinali  a uso umano (ai sensi dell'art.100 e 108 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    •  Distributori all'ingrosso di medicinali a uso umano (ai sensi dell'art.100, 105 e 106 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    •  Fabbricanti di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. 218/2023);
    •  Grossisti di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 218/2023);
    •  Depositari di farmaci veterinari (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 218/2023);
    •  Soggetti autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 218/2023);
    •  Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.

    Per richiedere il codice identificativo univoco le ditte:

    - identificano una o più persone che saranno responsabili, per i propri siti logistici, dell’invio dei dati alla BDC: "Responsabile/i della trasmissione";

    - registrano alla Piattaforma NSIS del sito internet del Ministero della Salute il/i responsabili delle trasmissioni. Per la registrazione va utilizzato il servizio di registrazione, indicando i propri dati anagrafici, comprensivi dell’indirizzo di posta elettronica, al fine di ricevere il codice personale di accesso ai servizi (mixxxxx e password); le istruzioni per la registrazione sono riportate nel Manuale di registrazione;

    - compilano il modulo on-line presente nella sezione “Moduli”, per ogni sito logistico per il quale si intende richiedere la registrazione, seguendo nel modulo le istruzioni indicate per “DATI ANAGRAFICI”;

    - caricano all'interno del modulo online, nella sezione "SITI LOGISTICI", la copia dell'autorizzazione posseduta da sito logistico rilasciata dall'autorità competente;

    - La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgsi@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    TF-PDG-RCU
    Istruzioni aggiuntive:
    La comunicazione via PEC va inviata da un'altra casella PEC

    30 giorni

    Tariffa:
    nessuna

    Gratis

    Posta elettronica certificata

    Non è prevista la pubblicazione dell'esito

    • Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004;
    • Decreto Legislativo 219/2006 e s.m.i.;
    • Decreto del presidente della Repubblica 309/90 e s.m.i.
    • Decreto Legislativo 193/2006 e s.m.i.
    • Decreto Legislativo 218/2023

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