Chiusura del codice identificativo univoco dei siti logistici produttori, depositari e grossisti

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 31/3/2025

    Le ditte, titolari di siti logistici già registrati nella Banca dati centrale (BDC) e autorizzati alla produzione o distribuzione all’ingrosso di medicinali a uso umano e veterinario, che terminano l’attività di un loro sito logistico ne danno comunicazione al Ministero della Salute.

    La procedura è completata con l'invio da parte del Ministero della Salute di una comunicazione alla ditta riportante la conferma dell’avvenuta chiusura del codice univoco. 

    I siti logistici chiusi non saranno più disponibili sul sito Internet del Ministero della Salute.

    •  Produttori di medicinali a uso umano (ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    •  Detentori di medicinali sulla base di contratti di deposito per la distribuzione all’ingrosso dei medicinali  a uso umano (ai sensi dell'art.100 e 108 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    •  Distributori all'ingrosso di medicinali a uso umano (ai sensi dell'art.100, 105 e 106 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
    •  Fabbricanti di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. 218/2023);
    •  Grossisti di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 218/2023);
    •  Depositari di farmaci veterinari (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 218/2023);
    •  Soggetti autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 218/2023)
    •  Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.

    Per richiedere la chiusura del codice identificativo univoco le ditte:

    - compilano il modulo on-line presente nella sezione “Moduli”, per ogni sito logistico per il quale si intende comunicare la cessazione di attività, seguendo le istruzioni indicate per “CHIUSURA SITI LOGISTICI”;

    - caricano all'interno del modulo online, nella sezione "SITI LOGISTICI", la copia dell'autorizzazione posseduta dal sito logistico rilasciata dall'autorità competente;

    La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgsi@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    TF-PDG-CCU
    Istruzioni aggiuntive:
    La comunicazione via PEC va inviata da un'altra casella PEC

    30 giorni

    Tariffa:
    nessuna

    Gratis

    Posta elettronica certificata

    Sito Istituzionale

    • Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004;
    • Decreto Legislativo 219/2006 e s.m.i.;
    • Decreto del presidente della Repubblica 309/90 e s.m.i.
    • Decreto Legislativo 193/2006 e s.m.i.
    • Decreto Legislativo 218/2023

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