Aggiornamento dei dati anagrafici dei produttori, depositari e grossisti, escluso l'indirizzo dei siti logistici
- Le ditte, titolari di siti logistici già registrati nella Banca dati centrale (BDC) e autorizzati alla produzione o distribuzione all’ingrosso di medicinali a uso umano e veterinario, che variano denominazione, indirizzo sede legale, contatti del soggetto giuridico o denominazione e contatti dei siti logistici ne danno comunicazione al Ministero della Salute. Questa stessa procedura viene eseguita dalle ditte che hanno registrato i siti logistici precedentemente al mese di ottobre 2015 per trasmettere gli estremi delle autorizzazioni possedute, comprese le copie delle stesse autorizzazione.
- La procedura è completata con l'invio da parte del Ministero della Salute di una comunicazione alla ditta e alla Regione/i in cui hanno sede i siti logistici riportante la conferma dell’avvenuta modifica dei dati anagrafici nella BDC.I dati anagrafici aggiornati sono inoltre resi disponibili sul sito Internet del Ministero della Salute.
Per richiedere l’aggiornamento dei dati anagrafici, ad eccezione dell’indirizzo di un sito logistico, le ditte:
- compilano il/i moduli on-line presenti nella sezione “Moduli e linee guida”, per ogni soggetto giuridico e/o sito logistico per il quale si intende richiedere l’aggiornamento dei dati, seguendo nel modulo le istruzioni indicate per “VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI”;
- caricano all'interno del modulo online, nella sezione "SITI LOGISTICI", la copia della autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o delle autorizzazioni nel caso il sito logistico ne possieda di più tipi;
La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.
TF-PDG-AGDA
La comunicazione via PEC va inviata da un'altra casella PEC
30 giorni
nessuna
- - Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004;
- - Decreto Legislativo 219/2006 e s.m.i.;
- - Decreto del presidente della Repubblica 309/90 e s.m.i.
- - Decreto Legislativo 193/2006 e s.m.i.
- Decreto Legislativo 218/2023
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