Variazione toponomastica dell’indirizzo del sito logistico

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 31/3/2025

    Gli esercizi commerciali registrati nella Banca dati centrale (BDC) che intendono correggere l’indirizzo dei siti logistici per i seguenti motivi:
     
    - modifica della denominazione dell’indirizzo da parte del comune
    - errata digitazione nella compilazione del modulo on-line, ne danno comunicazione al Ministero della Salute.
     
    In tal caso non è prevista la chiusura del codice identificativo univoco.
    La procedura è completata con l'invio da parte del Ministero della Salute di una comunicazione alla ditta riportante la conferma dell’avvenuta variazione.
    I dati aggiornati sono resi disponibili sul sito internet del Ministero della Salute.

    • Esercizi commerciali che effettuano vendita al pubblico di medicinali:
    • Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.

    Per richiedere la correzione dell’indirizzo, le ditte:
     
    compilano il/i moduli on-line presenti nella sezione “Moduli”, per ogni sito logistico per il quale si intende richiedere la correzione dell’indirizzo, seguendo le istruzioni indicate per “Sedi Operative”, - mettono il check a "Variazione toponomastica" per indicare la correzione dell'indirizzo;
     
    Inoltre prima di compilare il modulo online e ottenere la variazione dell'indirizzo dei siti logistici è necessario avere a disposizione le seguenti informazioni:
     
    1. Indirizzi completi degli Enti da apporre nell’intestazione (Regione, Comune e Usl di appartenenza).
    2. Dati anagrafici del rappresentante legale (C.F., data di nascita, ecc.).
    3. Dati anagrafici del soggetto giuridico titolare dell’esercizio commerciale (Ragione sociale, P.I., indirizzo sede legale, contatti e Pec).
    4. Dati anagrafici dell’esercizio commerciale (Denominazione, indirizzo, contatti ed indirizzo e-mail, Usl di appartenenza).
     
    La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere.
     

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgsi@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    TF-EC-VTP
    Istruzioni aggiuntive:
    La comunicazione via PEC va inviata da un'altra casella PEC

    30 giorni

    Tariffa:
    nessuna

    Gratis

    Posta elettronica certificata

    Sito Istituzionale

    • Decreto Legge 223/2006 e s.m.i.

    Consulta il Trovanormesalute

    Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)
    Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero

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