Attribuzione del codice identificativo univoco e registrazione degli esercizi commerciali

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 31/3/2025

    Le ditte che intendono vendere medicinali presso i loro esercizi commerciali, devono fare richiesta di registrazione nella banca dati centrale (BDC) ai fini della tracciabilità del farmaco.  Ad ogni sito logistico, presso il quale verranno venduti medicinali, viene attribuito un codice identificativo univoco, distinto per sede territoriale (sito logistico) in Italia. A completamento di tutta la procedura da parte dell'ufficio responsabile Ministero della Salute, il codice univoco è inviato all'indirizzo Pec comunicato. Tutte le informazioni relative ai siti logistici, sono resi disponibili sul sito internet del Ministero della Salute.

    • Esercizi commerciali che effettuano vendita al pubblico di medicinali:
    • Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.

    Per ottenere il codice identificativo univoco e per compilare il modulo online è necessario avere a disposizione le seguenti informazioni:

    1. Indirizzi completi degli Enti da apporre nell’intestazione (Regione, Comune e Usl di appartenenza).
    2. Dati anagrafici del rappresentante legale (C.F., data di nascita, ecc.).
    3. Dati anagrafici del soggetto giuridico titolare dell’esercizio commerciale (Ragione sociale, P.I., indirizzo sede legale, contatti e Pec).
    4. Dati anagrafici dell’esercizio commerciale (Denominazione, indirizzo, contatti ed indirizzo e-mail, Usl di appartenenza).

    La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere.

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgsi@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    TF-EC-RCU

    30 giorni

    Tariffa:
    nessuna

    Gratis

    Posta elettronica certificata

    Sito Istituzionale

    • Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004
    • Decreto Legge 223/2006 e s.m.i.
    • Art. 32, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
    • Art.11 del Decreto Legge 24 gennaio 2012
    • Decreto del Ministero della salute del 9 marzo 2012
    • Decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2012
    • Decreto del Ministero della salute del 19 ottobre 2012
    • Decreto del Ministero della salute del 8 novembre 2012
    • Decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2012

    Consulta il Trovanormesalute

    Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)
    Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero

    Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma
    contatto telefonico attivo il lunedì e mercoledì dei giorni lavorativi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - il servizio è sospeso per tutto il mese di agosto

    Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)