Aggiornamento dei dati anagrafici degli esercizi commerciali, escluso l'indirizzo del sito logistico

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 31/3/2025

    Gli esercizi commerciali registrati nella Banca dati centrale (BDC) che variano denominazione, indirizzo della sede legale, contatti del soggetto giuridico o la denominazione e contatti dei siti logistici, oppure il tipo di medicinali venduti, ne danno comunicazione al Ministero della salute, inviando il modulo di aggiornamento dei dati anagrafici. 

    I dati anagrafici aggiornati sono resi disponibili sul sito internet del Ministero della salute nell'area dedicata alla tracciabilità del farmaco.

    • Esercizi commerciali che effettuano vendita al pubblico di medicinali:
    • Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.

    Per ottenere la modifica dei dati anagrafici del sito logistico e per compilare il modulo online è necessario avere a disposizione le seguenti informazioni:

    1. Indirizzi completi degli Enti da apporre nell’intestazione (Regione, Comune e Usl di appartenenza).
    2. Dati anagrafici del rappresentante legale (C.F., data di nascita, ecc.).
    3. Dati anagrafici del soggetto giuridico titolare dell’esercizio commerciale (Ragione sociale, P.I., indirizzo sede legale, contatti e Pec).
    4. Dati anagrafici dell’esercizio commerciale (Denominazione, indirizzo, contatti ed indirizzo e-mail, Usl di appartenenza).

    La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. E’ necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf ) del documento di  riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere.

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgsi@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    TF-EC-AGDA

    30 giorni

    Tariffa:
    nessuna

    Gratis

    Posta elettronica certificata

    Sito Istituzionale

    • Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004
    • Decreto Legge 223/2006 e s.m.i.

    Consulta il Trovanormesalute

    Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)
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