Autorizzazione ad uso sperimentale-scientifico di standard contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope di esclusivo uso analitico di laboratorio – Laboratori privati
L’Ufficio Centrale Stupefacenti rilascia l’autorizzazione all’approvvigionamento e alla detenzione di standard analitici contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, per esclusivo uso di laboratorio, ai laboratori privati che effettuano accertamenti analitici per conto dell’autorità giudiziaria e accertamenti di assenza di tossicodipendenza per i lavoratori di categorie a rischio, su incarico regionale.
Non devono richiedere l'autorizzazione i laboratori privati titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie (art. 42 del D.P.R. 309/90), vedi approvvigionamento standard.
Laboratori privati già autorizzati all’esercizio di laboratorio di analisi dall’autorità sanitaria locale o suoi delegati (Comune, Regione, ASL) e laboratori chimici privati, solo se in possesso di incarico dell’Autorità Giudiziaria
Tali laboratori possono approvvigionarsi di standard analitici di cui al D.M. 30 settembre 2014 mediante buono acquisto, presso fornitori regolarmente autorizzati, oppure di standard in quantità superiore rispetto a quanto previsto dal predetto Decreto Ministeriale.
Sono esclusi i laboratori operanti per aziende farmaceutiche che eseguono le sperimentazioni in vitro o in vivo su animali nell’ambito dei necessari controlli e verifiche ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci, in quanto tali attività sono ricomprese nell’autorizzazione all’impiego ai sensi degli artt. 17 e 36 del DPR 309/90.
Gli elementi necessari alla presentazione della domanda sono indicati nel relativo modello di domanda.
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF) - Ufficio 7 - Ufficio Centrale Stupefacenti
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
STP-US-SLP
indicare nell'oggetto Laboratori Privati: Richiesta di autorizzazione all’approvvigionamento ai sensi dell’art. 49 del DPR 309/90 di standard analitici, di cui al D.M. 30 settembre 2014, contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope
entro 90 giorni dalla data di arrivo della richiesta
I tempi si interrompono in caso di richiesta di integrazioni da parte dell’UCS - Ufficio Centrale Stupefacenti
euro 49,65 (solo in caso di acquisto da fornitore estero)
Due marche da bollo da euro 16,00
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. 49
- Decreto 30/09/2014. Misure concernenti il rilascio di autorizzazione alla detenzione e all'approvvigionamento sul territorio nazionale di dispositivi diagnostici contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di esclusivo uso analitico di laboratorio.
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