Rilascio attestato di iscrizione negli elenchi dei Medici di bordo (abilitati e supplenti)
Il medico di bordo fa fronte alle esigenze di assistenza medica a bordo delle navi mercantili e delle navi passeggeri battenti bandiera nazionale.
Oltre a partecipare ai periodici concorsi pubblici di idoneità per acquisire il titolo di medico di bordo abilitato banditi circa ogni 4 anni, i medici interessati, in attesa del concorso, ovvero che abbiano superato il limite di età attualmente stabilito dalla normativa (45 anni), possono in ogni momento richiedere l'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti sulla base di documentati titoli professionali, di studio e di carriera al Ministero della Salute che provvede alla gestione ed alla valutazione delle richieste.
Per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti sono previsti periodici atti di revisione, con cadenza non superiore a cinque anni; le revisioni sono indette con un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul Portale del Ministero della Salute, in cui sono specificati i requisiti ed i documenti necessari.
Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti i laureati in medicina e chirurgia da almeno due anni in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, iscritti agli ordini professionali nazionali; possono chiedere l'iscrizione nell'elenco anche i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti stabiliti dal DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, articolo 3.
I medici cittadini di Stati Membri UE iscritti tra i medici di bordo supplenti possono svolgere tutte le funzioni proprie del medico di bordo supplente.
Presentare la domanda di iscrizione secondo il modello pubblicato nella sezione Modulistica con i seguenti documenti allegati:
- Certificato (o autocertificazione) attestante il possesso della abilitazione professionale a medico chirurgo;
- certificato penale (o autocertificazione)di data non anteriore a due mesi;
- certificato medico, in bollo, in data non anteriore a un mese (vedi punto 3 modello domanda). Se si utilizza la PEC per l'invio della domanda è possibile allegare il modulo di autocertificazione dell'acquisto della marca da bollo presente nella sezione Modulistica;
- curriculum professionale datato e firmato;
- titoli (o autocertificazione) dai quali risultino sufficiente cultura nelle discipline igieniche e provata abilità nell'esercizio pratico della Medicina, della Chirurgia e dell'Ostetricia;
- Copia del documento di identità se si utilizza la PEC per l'invio della domanda, ovvero se si producono autocertificazioni;
I titoli professionali, di studio e di carriera posseduti devono essere comprovati da idonea certificazione sottoscritta dal Responsabile o Legale Rappresentante della struttura presso la quale il medico ha conseguito titoli o effettuato periodi di servizio. Qualora non possedute, le certificazioni di cui sopra potranno essere autocertificate dall'aspirante all'iscrizione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
In questo caso saranno presi in considerazione solo i titoli autocertificati per i quali venga dettagliato:
- per i corsi di specializzazione, perfezionamento, e formativi in genere: la data di inizio corso, la data di fine corso, l'esito della eventuale prova finale, il luogo di svolgimento e l'Ente organizzatore
- per i periodi di servizio: la data di inizio periodo, la data di fine periodo, la qualifica posseduta ed il tipo rapporto di lavoro instaurato con l'Ente/Amministrazione, nonché la sede di servizio
Quanto sopra al fine sia di consentire una migliore valutazione del candidato sia la prevista azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione. In aggiunta a questi, per i cittadini di Stati membri UE i requisiti stabiliti dall'art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 sono i seguenti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE) - Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN
Viale Giorgio Ribotta , 5 - 00144 - Roma
SSB-MB-MdB1
Da inviare solo via pec. Nell'oggetto inserire anche: Dr. (Cognome e nome) iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti
In caso di documentazione completa le istanze hanno risposta entro 30 giorni lavorativi
€ 129,11 (tassa di concessione governativa)
n. 2 da € 16,00 ciascuna, da apporre rispettivamente sul certificato medico e sull'attestato di iscrizione rilasciato da Ufficio III
Iscrizione nell'elenco dei Medici di bordo supplenti
- Regio Decreto n. 178 del 20 maggio 1897
- D.M. 13 giugno 1986
- Regio Decreto n. 636 del 29 settembre 1895
- Regio Decreto n. 1773 del 14 dicembre 1933
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