Autorizzazione per apertura stabilimenti che utilizzano animali a fini scientifici
I progetti di ricerca che prevedono l’impiego di animali a fini scientifici possono avvenire esclusivamente presso stabilimenti utilizzatori, autorizzati dal Ministero della Salute.
Le strutture devono essere in possesso di particolari requisiti strutturali, gestionali e sanitari in conformità agli articoli 20, 22, 23, 24, 25,27,28 e 29 nonché Allegati III e VIII del D.lgs 26/2014.
Il Ministero della Salute, autorità competente, dopo un sopralluogo ispettivo con esito favorevole rilascia la relativa autorizzazione.
La persona fisica o giuridica responsabile dell'ente di ricerca (pubblico o privato)
La domanda indirizzata all’Ufficio 6 della DGSAF dovrà essere corredata con i documenti elencati all’Allegato VIII del D.lgs 26/2014
SA-BA-SPEST
D.lgs 26/2014 – Richiesta di autorizzazione per stabilimento utilizzatore – Articolo 20, comma 2.
80 giorni
€ 1.160,84
n. 1 marche da bollo secondo tariffa vigente per gli Enti di ricerca privati
Tariffa A - Art. 20, comma 2 del D.lgs.26/2014 - Autorizzazione stabilimento utilizzatore
Tesoreria Centrale
IT10A0100003245350020258201
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 Articolo 20, comma 2
- Decreto ministeriale 27 marzo 2019 “Tariffe” GURI n. 173 del 25 luglio 2019
- Linee guida ministeriali per il pagamento delle Tariffe
Consulta il Trovanormesalute