Riconoscimento per la produzione di additivi per mangimi (art.10, comma 1 lettera A Reg.(CE) 183/05)
Il riconoscimento previsto per coloro che fabbricano additivi per mangimi previsto dall'art.10 comma 1 lettera A del Reg.(CE) 183/2005, è rilasciato dal Ministero della Salute. La domanda di riconoscimento deve essere inviata al Ministero della Salute utilizzando il Modello 2 (domanda di riconoscimento).
Per tali stabilimenti è prevista l’assegnazione, tramite decreto individuale, di un numero di riconoscimento alfanumerico previa ispezione in loco, effettuata dal Ministero della Salute, che dimostri che i requisiti previsti dall’ allegato II del regolamento siano soddisfatti.
La persona fisica o giuridica responsabile dello stabilimento.
Il richiedente deve inviare la domanda di riconoscimento (Modello 2) al Ministero della Salute, DGSA, ufficio 7. La domanda e la documentazione allegata possono essere inviate via pec. La marca da bollo da 16,00 euro per il decreto deve essere inviata secondo le procedure di cui alla nota 0012613-03/06/2020-DGSAF, di seguito allegata (marca da bollo digitale) o tramite la piattaforma PagoPa, un'altra marca da bollo di pari importo deve essere apposta alla domanda di riconoscimento.
marca da bollo digitale.pdfDirezione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF) - Ufficio 7 - Alimentazione animale
via Giorgio Ribotta 5 00144 Roma
SA-MA-IM1
60 giorni
euro 650.74
n. 1 marca da bollo da euro 16 per il decreto, n.1 marca da bollo apposta sulla domanda di riconoscimento
Autorizzazione produzione additivi mangimi
- Regolamento (CE) 183/2005
- Regolamento (CE) 1831/2003
- Linee Guida prot 45950 del Ministero della Salute del 28 Dicembre 2005
Consulta il Trovanormesalute