Certificati di libera vendita per esportazione mangimi
Ai sensi del Regolamento EU 178/2002 qualsiasi mangime (mangime composto, additivi, premiscele di additivi) per essere esportato dalla comunità deve essere conforme alle norme EU. Possono essere esportati anche mangimi non conformi alle norme Comunitarie, ma comunque sicuri e conformi alle norme del paese importatore. In alcuni paesi terzi il nulla osta all'importazione è subordinato alla presentazione di un Certificato di libera vendita, rilasciato dal Ministero della Salute, relativo all'identità dell’operatore responsabile dell'etichettatura, ai requisiti dello stabilimento di produzione e all’eventuale conformit à dei mangimi ai requisiti comunitari.
La persona fisica o giuridica responsabile dell’etichettatura del mangime
La Richiesta di certificato, compilata secondo il modulo presente nella sezione modulistica, deve essere indirizzata all'ufficio 7 DGSAF e per conoscenza alla ASL competente per l'azienda. Deve essere inviata via PEC, corredata di una marca da bollo da € 16,00 da apporre al CLV, secondo le procedure di cui alla nota 0012613-03/06/2020-DGSAF, di seguito allegata (marca da bollo digitale)
marca da bollo digitale.pdfDirezione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF) - Ufficio 7 - Alimentazione animale
viale Giorgio Ribotta 5 00144 Roma
SA-MA-CLV
Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma
Giorgia Lancia
30 giorni
51,65 € per certificato
2 marche da bollo da € 16,00 (una apposta alla richiesta e una per il CLV)
CLV MANGIMI, NOME COMMERCIALE MANGIME, PEAESE DI DESTINAZIONE, DITTA RICHIEDENTE
Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma
0659943040
g.lancia-esterno@sanita.it