Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 10/12/2025

    Ai fini della tutela della salute pubblica e animale, il regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce che l'importazione di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici debba essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, che per l'Italia è rappresentata dal Ministero della Salute.

    Ai sensi del citato regolamento, per campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici si intendono i "sottoprodotti di origine animale e prodotti  derivati destinati ai fini seguenti: esame nel contesto di attività diagnostiche o analisi per la promozione del progresso scientifico o tecnologico, nel contesto di attività educative o di ricerca".

    Considerato che i rischi sanitari connessi con l'importazione dei suddetti campioni possono variare in funzione di  numerosi fattori (es. situazione sanitaria del Paese terzo di provenienza, specie animale d'origine, natura dei campioni, ecc.) le prescrizioni per l'importazione, atte a garantire il controllo dei rischi suddetti, vengono stabilite dal Ministero della Salute caso per caso.

    Resta fermo che i campioni destinati alla ricerca ed i campioni diagnostici:

    • possono essere importati soltanto attraverso un punto d'entrata (aeroporto, porto, ecc.) sede di Posto di Controllo Frontaliero (PCF)
    • devono essere importati entro il quantitativo massimo indicato nell'autorizzazione ed essere accompagnati da una copia dell'autorizzazione stessa, fino a che raggiungono l'utilizzatore autorizzato
    • ­devono essere trasportati, in imballaggi o contenitori a perfetta tenuta,  direttamente dal PCF d'ingresso all'utilizzatore autorizzato
    • ­non possono essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale;
    • ­se non vengono conservati per fini di riferimento o rispediti al Paese terzo di origine, devono essere smaltiti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al regolamento UE n. 142/2011, allegato XIV, capo III, sezione 1

    In deroga alle disposizioni comunitarie vigenti, il procedimento non è applicabile nel caso d'importazione dei seguenti campioni:

    • ­animali della classe biologica Insecta o Arachnida sottoposti ad un trattamento, come l'essiccazione, tale da impedire la propagazione di malattie trasmissibili all'uomo e agli animali
    • ­campioni di DNA trasformati destinati a depositi di collezioni per promuovere la ricerca sulla biodiversità, l'ecologia, la scienza medica e veterinaria o la biologia
    • ­campioni oggetto di collezioni di storia naturale o destinati alla promozione della scienza, presso musei ed organizzazioni scientifiche, racchiusi completamente in micro vetrini o conservati in mezzi, come l'alcool e la formaldeide, che ne permettono l'esposizione
    • scheletri interi o loro parti, ossa o denti, destinati ad essere scambiati esclusivamente tra musei e istituti di istruzione”.

    Importatori o loro rappresentanti legali

    Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici.

    Eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza possono essere richiesti ad istanza già acquisita

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgsa@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    SA-IPAM-ICR: richiesta di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici
    Istruzioni aggiuntive:
    In caso di utilizzo di una casella di posta ordinaria è necessario allegare il documento di identità

    30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di entrata

    Marca da bollo:
    Solo per le istanze presentate da privati: N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per ciascuna istanza. Per eseguire il pagamento Online selezionare Categoria: "BOL-Marca da bollo" - Sottocategoria: "MBOL-Marca da bollo" - Tariffa: "BOL_MBOL15 - Coordinamento UVAC PCF - Pagamento marca da bollo"

    Gratis
    Causale:
    Codice Servizio: SA-IPAM-ICR - Ditta richiedente:... - Data istanza:...

    Posta elettronica certificata

    Non è prevista la pubblicazione dell'esito

    • Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, articolo 27, paragrafi 1 e 3 ed allegato XIV, capo III, sezione 1
    • Regolamento Delegato UE 2019/2122 della Commissione del 10 ottobre 2019, articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
    • Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, articolo 20, comma 2 e articoli 31 e 33.

    Consulta il Trovanormesalute

    Direzione generale della salute animale (DGSA)
    Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) e dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF)

    Gilberto Izzi
    Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma

    Direzione generale della salute animale (DGSA)