Autorizzazione sanitaria per l’importazione di campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati ad analisi e/o controllo di qualità
Ai fini della tutela della salute pubblica e animale, il regolamento delegato (UE) n. 2019/2122 della Commissione stabilisce che l'importazione di campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa, debba essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, che per l'Italia è rappresentata dal Ministero della Salute.
Considerato che i rischi sanitari connessi con l'importazione dei suddetti campioni possono variare in funzione di numerosi fattori (es. situazione sanitaria del Paese terzo di provenienza, specie animale d'origine, natura dei campioni, ecc.) le prescrizioni per l'importazione, atte a garantire il controllo dei rischi suddetti, vengono stabilite dal Ministero della Salute caso per caso.
Resta fermo che i campioni in questione:
- devono provenire soltanto da Paesi terzi o regioni di Paesi terzi elencati
- nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/404 della Commissione, nel caso di campioni di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 2020/692 della Commissione
oppure
- nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/405 della Commissione, nel caso di campioni di prodotti di origine animale che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 2020/692 della Commissione
- nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/404 della Commissione, nel caso di campioni di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 2020/692 della Commissione
- possono essere importati soltanto attraverso un punto di entrata (aeroporto, porto, ecc.) sede di Posto di Controllo Frontaliero (PCF)
- devono essere importati entro il quantitativo massimo indicato nell'autorizzazione ed essere accompagnati da una copia dell'autorizzazione stessa, fino a che raggiungono l’operatore responsabile dell’analisi o del controllo di qualità
- devono essere trasportati, in imballaggi o contenitori a perfetta tenuta, direttamente dal PCF d'ingresso all'utilizzatore autorizzato
- non devono essere mescolati con alimenti destinati all’immissione sul mercato e il loro uso deve essere annotato su un registro tenuto dall’operatore responsabile dell’analisi o del controllo di qualità
- non possono essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata la loro importazione nel territorio nazionale
- dopo l’analisi o il controllo di qualità devono essere smaltiti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009
Importatori o loro rappresentanti legali
Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l’importazione di campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati ad analisi e/o controllo di qualità.
Eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza possono essere richiesti ad istanza già acquisita
SA-IPAM-ICPOA: richiesta di autorizzazione sanitaria per l’importazione di campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati ad analisi e/o controllo di qualità
In caso di utilizzo di una casella di posta elettronica ordinaria è necessario allegare il documento d'identità della persona istante
30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di entrata
n. 1 marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sull'istanza
Regolamento Delegato (UE) 2019/2122 della Commissione del 10 ottobre 2019, articolo 4, paragrafo 3, lettera a).
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