Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 142/2011

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 8/11/2025

    Ai fini della tutela della salute pubblica e animale, il regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce che l'importazione di campioni commerciali debba essere autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, che per l'Italia è rappresentata dal Ministero della Salute.

    Per campioni commerciali si intendono i "sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinati a studi o analisi particolari autorizzati dall'autorità competente a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di un processo di produzione, compresi il trattamento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, lo sviluppo di mangimi, alimenti per animali da compagnia o prodotti derivati, o la sperimentazione di macchinari o apparecchiature.

    Considerato che i rischi sanitari connessi con l'importazione dei suddetti campioni possono variare in funzione di  numerosi fattori (es. situazione sanitaria del Paese terzo di provenienza, specie animale d'origine, natura dei campioni, ecc.) le prescrizioni per l'importazione, atte a garantire il controllo dei rischi suddetti, vengono stabilite dal Ministero della Salute caso per caso.

    Resta fermo che i campioni commerciali in questione:

    • devono provenire soltanto dai Paesi terzi di cui alla colonna “elenchi dei Paesi terzi” nella riga 14 della tabella 2, sezione1, capo II dell’allegato XIV al Regolamento (UE) n. 142/2011, oppure se si tratta di campioni commerciali costituiti da latte, prodotti a base di latte o prodotti derivati dal latte, dai Paesi terzi autorizzati di cui all’allegato XVII, parte 1 ed allegato XVIII, parte 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2021

    • possono essere importati soltanto  attraverso un punto d'entrata (aeroporto, porto, ecc.) sede di Posto di Controllo Frontaliero (PCF);

    • devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XV, capo 8;
    • devono essere trasportati, in imballaggi o contenitori a perfetta tenuta, direttamente dal PCF d'ingresso allo stabilimento di destinazione, riconosciuto o registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009;
    • devono recare l'etichetta: "CAMPIONE COMMERCIALE NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO";
    • devono essere custoditi ed utilizzati in un'area dello stabilimento fisicamente separata da quelle riservate ai prodotti destinati alla commercializzazione;
    • non possono essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale;
    • se non vengono conservati per fini di riferimento o rispediti al Paese terzo di origine devono essere smaltiti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al regolamento UE n. 142/2011, allegato XIV, capo III, sezione 2, punto 2, lettera a).

    Importatori o loro rappresentanti legali

    Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali, ai sensi del regolamento (UE) n. 142/2011.

    Eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza possono essere richiesti ad istanza già acquisita.

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgsa@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    SA-IPAM-ICC: richiesta di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali, ai sensi del regolamento (UE) n. 142/2011
    Istruzioni aggiuntive:
    In caso di utilizzo di una casella di posta ordinaria è necessario allegare il documento di identità

    30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di entrata

    Marca da bollo:
    Solo per le istanze presentate da privati: N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per ciascuna istanza. Per eseguire il pagamento Online selezionare Categoria: "BOL-Marca da bollo" - Sottocategoria: "MBOL-Marca da bollo" - Tariffa: "BOL_MBOL15 - Coordinamento UVAC PCF - Pagamento marca da bollo"

    Attraverso pagamento on line tramite la piattaforma del Ministero - Pagamenti online integrato con la piattaforma PagoPa
    Causale:
    Codice Servizio: SA-IPAM-ICC - Ditta richiedente:... - Data istanza:...

    Posta elettronica certificata

    Non è prevista la pubblicazione dell'esito

    • Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, articolo 28 paragrafi 1 e 2 ed allegato XIV, capo III, sezione 2

    Consulta il Trovanormesalute

    Direzione generale della salute animale (DGSA)
    Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) e dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF)

    Gilberto Izzi
    Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma

    Direzione generale della salute animale (DGSA)