Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 10/11/2025

    Ai fini della tutela della salute pubblica e animale, il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 stabilisce che l'importazione di campioni commerciali debba essere preventivamente autorizzata dal Ministero della Salute.

    Per campione commerciale si intende: "il campione privo di qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di un prodotto di origine animale di cui e' prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua composizione e della specie animale da cui e' stato ottenuto", in quanto, come sopra indicato, il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 non è più in vigore.

    Considerato che i rischi sanitari connessi con l'importazione dei suddetti campioni possono variare in funzione di  numerosi fattori (es. situazione sanitaria del Paese terzo di provenienza, specie animale d'origine, natura dei campioni, ecc.) le prescrizioni per l'importazione, atte a garantire il controllo dei rischi suddetti, vengono stabilite dal Ministero della Salute caso per caso.

    Resta fermo che i campioni commerciali in questione:

    • possono essere importati soltanto  attraverso un punto di entrata (aeroporto, porto, ecc.) sede di Posto di Controllo Frontaliero (PCF);
    • devono essere trasportati, in imballaggi o contenitori a perfetta tenuta, direttamente dal PCF d'ingresso all'utilizzatore autorizzato;
    • devono essere custoditi ed utilizzati in un'area dello stabilimento fisicamente separata da quelle riservate ai prodotti destinati alla commercializzazione;
    • non possono essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata la loro introduzione nel territorio nazionale;
    • se non vengono rispediti al Paese terzo di origine devono essere smaltiti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.

    Importatori o loro rappresentanti legali

    Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24.

    Eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza possono essere richiesti ad istanza già acquisita.

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgsa@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    SA-IPAM-ACC0
    Istruzioni aggiuntive:
    In caso di utilizzo di una casella di posta ordinaria è necessario allegare il documento di identità

    30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di entrata

    Marca da bollo:
    Solo per le istanze presentate da privati: N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per ciascuna istanza. Per eseguire il pagamento Online selezionare Categoria: "BOL-Marca da bollo" - Sottocategoria: "MBOL-Marca da bollo" - Tariffa: "BOL_MBOL15 - Coordinamento UVAC PCF - Pagamento marca da bollo"

    Attraverso pagamento on line tramite la piattaforma del Ministero - Pagamenti online integrato con la piattaforma PagoPa
    Causale:
    Codice Servizio: SA-IPAM-ACC0 - Ditta richiedente:... - Data istanza:...

    Posta elettronica certificata

    Non è prevista la pubblicazione dell'esito

     
    • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, articolo 3 comma 2

    Consulta il Trovanormesalute

    Direzione generale della salute animale (DGSA)
    Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) e dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF)

    Gilberto Izzi
    Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma

    Direzione generale della salute animale (DGSA)