Controlli sanitari sugli animali e sulle merci di interesse veterinario in importazione dai Paesi Terzi
Per tutelare la salute pubblica e animale, le partite di animali, di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di prodotti di origine animale e vegetale destinati all'alimentazione animale e altri prodotti (es. pelli, farmaci veterinari, ecc. ), di alimenti di origine vegetale e dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), in importazione da Paesi extra-UE, devono essere sottoposte ai controlli veterinari presso i Posti di Controllo Frontalieri (PCF) del Ministero della Salute. I PCF presenti in tutti gli Stati Membri sono autorizzati con procedure stabilite dalla Commissione europea ad effettuare i controlli sulle partite in importazione sulla base delle specifiche categorie di abilitazione (es. prodotti di origine animale destinati al consumo umano, animali, ecc.). Rientrano tra le partite da controllare presso i PCF anche le spedizioni da Paesi extra -UE, a carattere commerciale, di prodotti di origine animale ordinati a distanza (per esempio per posta, telefono, internet).
L'unica deroga dai controlli veterinari presso i PCF è prevista per le scorte o spedizioni ad uso personale di specifici prodotti di origine animale (Regolamento (UE) n. 2122/2019), per taluni prodotti di origine vegetale e per quanto riguarda gli animali vivi, per le movimentazioni di cani, gatti, furetti e altri animali d'affezione che viaggiano al seguito di proprietari e senza finalità commerciali (Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) N. 577/2013). L'attività di controllo prevede tre livelli di verifica sulla base del rischio (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento ai fini delle analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previste dalle normative nazionali e UE. I controlli veterinari si concludono con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione o di non ammissione all' importazione in caso di mancata rispondenza dei requisiti richiesti:
- Documento Sanitario Comune di Entrata - DSCEA per animali, DSCEP per prodotti di origine animale, DSCED per alimenti, mangimi di origine non animale e MOCA soggetti a controlli armonizzati nell’UE
- Notifica di arrivo - NOA per alimenti, mangimi di origine non animale e MOCA non soggetti a controlli armonizzati nell’UE
- Documento Veterinario di Entrata - DVE per prodotti di origine animale soggetti a controllo veterinario sulla base di normativa nazionale
Importatori o loro rappresentanti legali.
Gli operatori del settore alimentare o zootecnico o dell’industria interessati all’importazione di animali vivi, di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di prodotti di origine animale e vegetale destinati all'alimentazione animale e altri prodotti (es. pelli, farmaci veterinari, ecc. ), di alimenti non di origine animale e di MOCA devono rivolgersi al Posto di Controllo Frontaliero di arrivo della partita per ottenere il rilascio del Documento Sanitario Comune di Entrata (DSCE) o Notifica di Arrivo (NOA) o Documento Veterinario di Entrata (DVE), senza il quale non potrà essere effettuata la procedura doganale per l’importazione.
La definizione di “operatore” è stabilita dal regolamento (UE) n 2017/625 (articolo 3, par. 3, punto 29) come qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa dell’Unione nei settori di competenza del sopra indicato regolamento e dal regolamento (UE) 2016/429 (articolo 4, punto 24) come qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari.
Generalmente, le operazioni doganali, compreso il rilascio del DSCE/NOA/DVE, vengono seguite da operatori doganali accreditati, che risultano essere quindi i primi utenti del Posto di Controllo Frontaliero.
Gli operatori del settore devono:
- prenotificare in anticipo al PCF competente l’arrivo della merce
- presentare la richiesta di importazione, a seconda della tipologia di merce, mediante il sistema informativo europeo TRACES-NT (https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login) nel caso di animali, prodotti di origine animale, alimenti di origine non animale, mangimi, MOCA e/o mediante l'Applicazione NSIS-PIF, nel caso di prodotti d’interesse veterinario soggetti esclusivamente a normativa nazionale.
Dall'apposito menu dei due diversi sistemi informativi viene effettuata la richiesta all'importazione di animali e merci, mediante la compilazione della prima parte del DSCE/NOA/DVE: modulo DSCE-A per animali, modulo DSCE-P per prodotti di origine animale, modulo DSCE-D per alimenti di origine non animale, MOCA e mangimi di origine non animale soggetti a controlli armonizzati; modulo NOA per alimenti di origine non animale, MOCA e mangimi di origine non animale non soggetti a controlli armonizzati e modulo DVE (SINTESIS) - presentare al PCF di arrivo della spedizione la documentazione di accompagnamento degli animali e della merce e la certificazione sanitaria in funzione del tipo di animali/merce che si intende importare (es. il certificato di origine, i documenti commerciali, la polizza di carico, il mandato che la ditta importatrice conferisce allo spedizioniere, le attestazioni di pagamento dei tributi per le importazioni, l’attestazione delle analisi effettuate nel Paese speditore, ecc.).
DPCM 4 novembre 2010, n. 242 e successive modifiche - Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione.
Documentazione occorrente, controlli previsti e tempi medi di risposta in base al tipo di richiesta (1 ora per il controllo documentale e 5 ore per il controllo fisico).
I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti.
Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 e DM 19 dicembre 2012
Consulta la tabella: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/14/13A01312/sg
Consultare l’Ufficio PCF presso cui è stata istruita la pratica
Posti di Ispezione Frontaliera in cui si richiede il servizio
Presso il PCF in cui è stata istruita la pratica per il ritiro della copia del DSCE/NOA/DVE. Per i contatti dei PCF, si invita a consultare l’elenco pubblicato sulla pagina web: https://www.salute.gov.it/new/it/tema/uvac-pcf/elenco-pcf-e-punti-di-controllo/?tema=UVAC+-+PCF Oppure attraverso i sistemi informativi TRACES o SINTESIS e per certificazione cartacea
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 24
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32
Consulta il Trovanormesalute