Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di conigli vivi e lepri ad esclusione delle lepri destinate al ripopolamento
L'ordinanza ministeriale 1 dicembre 1998 - Divieto di importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia emorragica dei conigli - dispone che può essere autorizzata, su domanda degli interessati e con l'osservanza delle prescrizioni che di volta in volta saranno dettate, l'importazione di conigli vivi e lepri da Paesi terzi che abbiano offerto sufficienti garanzie sanitarie relative alla profilassi della malattia emorragica dei conigli.
Importatori o loro rappresentanti legali
Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di conigli vivi e lepri.
Eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza possono essere richiesti ad istanza già acquisita.
SA-IAV-ITL: richiesta di autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di conigli vivi e lepri
In caso di utilizzo di una casella di posta ordinaria è necessario allegare il documento di identità
30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di entrata
Solo per le istanze di privati N. 1 marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sull'istanza
- Ordinanza del Ministro della sanità 1 dicembre 1988 recante divieto di importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia virale emorragica dei conigli
- Regolamento ( UE) 2016/429.
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