Autorizzazione dei posti di controllo per la protezione degli animali durante il trasporto.

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 11/11/2021

    Il Regolamento (CE) N. 1/2005 in materia di protezione degli animali nei trasporti, stabilisce che il riposo degli animali della specie bovina, suina, ovina, caprina e dei solipedi domestici per periodi di sosta di 24 ore potrà avvenire esclusivamente in strutture riconosciute dal Ministero della Salute, le quali a partire dal 1 gennaio 1999, devono corrispondere ai criteri costruttivi di gestione stabiliti dal Regolamento (CE) N 1255/Ce del Consiglio del 25 giugno 1997.

    Il Ministero della Salute, autorità competente, rilascia a ciascun "posti di controllo" approvato, un numero di riconoscimento che viene quindi notificato alla Commissione Europea.

    La domanda di autorizzazione al Ministero deve essere presentata al competente ufficio veterinario della Regione o Provincia Autonoma, per il tramite dei servizi veterinari competenti per territorio.

    La persona fisica o giuridica responsabile del posto di controllo deve presentare al competente ufficio veterinario della regione o della provincia autonoma, per il tramite dei servizi veterinari competenti per territorio, una richiesta al Ministero della salute- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari dav-trasporti@sanita.it dgsa@postacert.sanita.it

    1. Planimetria delle strutture del punto di sosta per le quali si richiede il riconoscimento ufficiale con indicate le destinazioni di uso delle singole stalle o recinti (specie animali che si prevede d ospitare, categoria degli animali, ricettività delle strutture)
    2. Sintetica relazione tecnico-descrittiva delle modalità operative che si intendono applicare al punto di sosta con particolare riferimento alle tipologie di animali per cui si richiede l'abilitazione (da riproduzione o da macello): Nel caso di strutture autorizzate ai sensi dell'art. 4 comma 2 (ad esempio i mercati) specifica dei giorni della settimana o dei periodi dell'anno in cui si intende utilizzare la struttura come punto di sosta
    3. Verbale di sopralluogo del servizio veterinario ufficiale competente per territorio
    4. Nominativo di un medico veterinario ufficiale o medico veterinario designato dall'autorità competente responsabile della attestazione di idoneità degli animali a proseguire il viaggio come previsto all'articolo 6 comma 1, corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico.

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    Sito Istituzionale

    • Regolamento n. 1/2005 (CE)
    • Regolamento (CE). n. 1040/2003
    • Regolamento (CE) n. 1255/97

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    Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

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